A cura dell'avv. Cristina Bassignana ww.avvocatobassignana.it
Un decreto del Tribunale per i Minorenni dell' Emilia Romagna (n. 1948/2013) statuisce che può essere riconosciuta in Italia una sentenza straniera di adozione di un minore con effetti legittimanti. Anche se la ricorrente è una single.
Il Tribunale ha così dichiarato efficace in Italia un provvedimento giudiziario straniero di adozione prendendo in considerazione la disciplina contenuta nella Legge n. 218 del 1995.
Dal combinato disposto degli artt. 41, 64, 65, 66 si evince, infatti, che i provvedimenti giudiziari stranieri in materia di adozione sono riconosciuti e hanno immediata efficacia in Italia purché siano rispettate alcune condizioni di legittimità.
In particolare la verifica della competenza dell'autorità che ha pronunciato il provvedimento, il rispetto e la garanzia del contraddittorio nel procedimento straniero, la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.
Nel caso di specie la questione consisteva proprio nel verificare il rispetto della terza condizione di legittimità e quindi se fosse contrario all'ordine pubblico il riconoscimento in Italia, con efficacia legittimante, della sentenza straniera di adozione del minore da parte di una persona non coniugata.
Il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto non sussistere tale contrasto dichiarando efficace in Italia, anche agli effetti legittimanti, il provvedimento straniero con il quale è stata dichiarata l'adozione del minore e si è così espresso:
"non vi è dubbio che nel nostro sistema legale l'adozione da parte di una coppia di persone coniugate rappresenti l'ipotesi prettamente preferita rispetto a quella dell'adozione da parte di persona non coniugata e ciò appare al Tribunale corretto dal punto di vista dell'interesse del minore… ciò non esclude però che, come purtroppo può avvenire anche nel corso di normali sviluppi della vita, si possa riconoscer in casi particolari la possibilità di creare un legame adottivo con una sola figura genitoriale".