di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 19691 del 18 Settembre 2014. 

Piuttosto spesso la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi dei figli bamboccioni (si vedano ad esempio gli articoli:
Figli bamboccioni? Cassazione: lo studio non deve diventare un alibi per ricevere l'assegno di mantenimento
; e  Cassazione: figli bamboccioni? Stop al mantenimento se rifiutano il lavoro
).

A quanto pare però ci sono anche quelli che pur avendo deciso di convolare a nozze non riescono proprio fare a meno della propria mamma.

E in un caso affrontato dai giudici di piazza Cavour questo legame simbiotico con la madre ha comportato la nullità del matrimonio.

La Corte d'appello si era occupata di una richiesta di delibazione di una sentenza ecclesiastica che aveva considerato rilevante l'accertamento di una patologia a carico di uno dei coniugi (il legame morboso con la madre) ed aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario. 

Secondo i giudici ecclesiastici il marito aveva sviluppato una dipendenza dalla figura materna tale da impedirgli di adempiere a seppur minime manifestazioni di affetto verso la moglie - necessarie a preservare l'equilibrio psicofisico della coppia.

Ciò integrerebbe un vera e propria patologia (di cui il soggetto stesso, sino alle prime manifestazioni, ignorava l'esistenza). Legittima dunque la richiesta di dichiarare la nullità del matrimonio.

Nella parte motiva della sentenza (il cui testo integrale può essere scaricato qui sotto), la Corte di Cassazione in ogni caso precisa che il giudice italiano (nella specie, la Corte d'appello territorialmente competente) nel decidere sulla delibazione non può sindacare nel merito le valutazioni operate dal tribunale ecclesiastico

Altra particolarità del caso è che la nullità del matrimonio non era stata chiesta dalla ex consorte ma dallo stesso marito "mammone".

In merito la Corte di Cassazione chiarisce che non c'è nell'ordinamento nazionale "un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato" e quindi sia lui che lei possono chiedere che sia dichiarata la nullità.



Vai al testo della sentenza 19691/2014

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