A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Di questa autrice vedi la fan page Diritto & Photo dedicata all'associazione tra l'informazione giuridica e l'arte pittorica e fotografica.
Immagine di copertina: opera d'arte di Joseph Walusimbi- Kampala- Uganda-
Con la sentenza, n. 19694 del 19.09.2014, la Corte di Cassazione mette i paletti sul diritto di visita del genitore non collocatario; in merito ha precisato che, nel caso in cui l'altro genitore decida di allontanarsi dal luogo di residenza familiare per tornare nel paese di origine, gli incontri periodici con l'altro genitore non possono essere sostituiti da Skype.
Una sentenza di segno diametralmente opposto a quanto statuito poco tempo fa dal Tribunale di Milano il 16 aprile 2013, che aveva dato vita ad un precedente rivoluzionario in tema di diritto di famiglia (vedi: Tribunale di Milano dispone che la madre non affidataria possa vedere le figlie via skype!).
Nel caso affrontato dal tribunale meneghino, una madre che aveva grandi problemi relazionali con le figlie aveva deciso, dopo la separazione, di partire per la Francia e le figlie erano rimaste con il padre.
Le bambine avevano rifiutato di vedere la madre durante gli "incontri protetti" effettuati in presenza degli operatori sociali. Il Tribunale così disposto in via provvisoria, dietro consenso dei genitori, che le figlie incontrassero la madre attraverso il collegamento Skype una volta a settimana, alla presenza del padre.
Nel caso affrontato ora dalla Suprema Corte, gli Ermellini hanno invece respinto il ricorso di una donna inglese che, dopo la fine di una relazione con un uomo italiano, dal quale aveva avuto un figlio, aveva deciso di ritornare nel suo Paese portando con se suo figlio.
La donna aveva scelto di tornare nel suo Paese di origine perché in questo modo avrebbe potuto sperare in un miglioramento delle proprie condizioni economiche.
L'ex moglie riteneva che il problema delle distanze potesse essere superato consentendo gli incontri tra il padre e il figlio attraverso Skype.
Questa soluzione però non è piaciuta ai giudici di piazza Cavour secondo i quali il rapporto esclusivo del minore con la madre non avrebbe garantito una crescita equilibrata del bambino.
La Cassazione ha quindi sancito che per un corretto sviluppo psicofisico del minore è necessaria anche la presenza fisica del padre giacché il suo ruolo non può essere sostituito attraverso comunicazioni via Skype o altri mezzi di comunicazione telematica come le chat.