Law In Action presenta un nuovo contributo di Roberto Chiatto del Foro di Prato -

La natura giuridica del broker e del relativo contratto di brokeraggio non sembrano affannare molto la giurisprudenza che pare già da tempo pervenuta alla conclusione, piuttosto pacifica, che si tratti di un mediatore e il contratto

stipulato sia quello di mediazione, al più, atipica.

Ma andiamo con ordine.

Il broker è una figura professionale esperta in campo assicurativo a cui si può rivolgere chi intende stipulare un contratto

di assicurazione: in questi casi, il broker studia la situazione del cliente e considera le sue esigenze, indicandogli la migliore compagnia rispondente alle sue richieste, valuta le condizioni contrattuali più favorevoli e i rischi, e in particolar modo cerca di conseguire un ottimo rapporto tra premio pagato da un lato e rischio garantito e copertura assicurativa dall'altro).

La giurisprudenza, senza apparenti difficoltà, ha equiparato il broker al mediatore, definendolo un mediatore speciale in campo assicurativo.

Invero, i giudici partono dalla considerazione che il broker, esperto assicurativo, non è legato a nessuna delle parti da rapporti di dipendenza, collaborazione, rappresentanza. Provvede, su iniziativa propria o di uno dei soggetti che intendono stipulare un contratto, a mettere in contatto il cliente con l'assicuratore disposto a concludere un contratto alle condizioni rappresentate dal cliente stesso. Il diritto alla provvigione è a carico dell'assicuratore e spetta se l'affare si conclude, consistendo in una percentuale del premio pagato dal cliente. La provvigione inoltre è dovuta sia che le parti abbiano espressamente incaricato il broker sia nel caso in cui, di fatto, si siano avvalse della sua opera.

Stando così le cose, sembra davvero che il broker appartenga al genus dei mediatori, condividendo con essi molte caratteristiche. In entrambi i casi, infatti, occorre l'iscrizione all'albo e pertanto si tratta di professioni c.d. protette. Inoltre, agiscono entrambi allo scopo di mettere in relazione diretta due soggetti per la conclusione di un contratto (nell'ipotesi speciale del brokeraggio, l'impresa di assicurazione e l'assicurando). Ancora, la provvigione è dovuta ad entrambi nel caso in cui il contratto è concluso, ma anche, eccezionalmente, quando a tale conclusione non si pervenga (essendo la norma, in particolare quella prevista dall'art. 1755 c.c., derogabile).

Si possono, tuttavia, individuare alcune diversità tra le due figure.

a. In primo luogo, il broker, a differenza del mediatore, estende la sua attività professionale anche alla fase preparatoria, a quella di cooperazione nella stipula del contratto assicurativo, ed eventualmente alla sua esecuzione e gestione (divenendo il tal caso mandatario del cliente, con relativo diritto alla provvigione già solo per questo). In relazione a tale caratteristica, si potrebbe tuttavia ritenere che l'ampliamento della sfera operativa del broker non incida sul suo inquadramento all'interno della mediazione, non presentando profili di incompatibilità.

b. In secondo luogo, il broker difetterebbe di uno dei requisiti qualificanti del mediatore: l'imparzialità. Laddove infatti il broker sia espressamente incaricato dal cliente per l'attività di assistenza e consulenza, è evidente la sua parzialità.

A prescindere dalla considerazione che, nella definizione su citata, la giurisprudenza ha sottolineato l'esistenza di tale carattere, l'imparzialità non si potrebbe poi escludere per il solo fatto che il broker abbia ricevuto l'incarico solo da una delle parti. È noto infatti come sia pacificamente ammessa la mediazione unilaterale, nascente proprio da un incarico conferito da una sola parte.

Tale imparzialità potrebbe al limite mancare laddove si configurasse un vero e proprio rapporto fiduciario tra broker e cliente, che imporrebbe al primo di operare nell'esclusivo o preponderante interesse del secondo, procurandogli le migliori condizioni contrattuali possibili e i maggiori vantaggio in relazione al premio versato. In tal caso, la fiducia che lega il broker al cliente induce ad applicare l'art 1176 c.c. in tema di diligenza nella attività svolta, cosicché il broker sarà responsabile per la negligente esecuzione del rapporto o per omissione di informazioni fondamentali come un conosciuto o conoscibile stato di insolvenza della compagnia assicurativa o la sua non affidabilità nelle contrattazioni. 

Superando tuttavia tale obiezione, la giurisprudenza afferma che anche l'assenza di imparzialità non incide sulla autonomia e indipendenza del broker, inquadrabile al limite nella mediazione c.d. atipica, in cui è assente, appunto, il requisito in parola.

La dottrina, presentando ulteriore obiezione, ha sottolineato come se è vero che il compenso del broker è a carico dell'assicuratore al momento della conclusione del contratto, è anche evidente che quest'ultimo aumenterà il premio a carico del cliente proprio per ricomprendervi la provvigione del broker stesso, con la conseguenza di accollare tale compenso, in fine, proprio sul cliente. Per non dimenticare che per lo studio della questione assicurativa, la consulenza, l'assistenza, il broker potrebbe pretendere un compenso dal cliente che lo ha incaricato e questo a prescindere dalla conclusione del contratto.

Quest'ultima particolarità è stata sostenuta per dimostrare che, gravando l'obbligo del pagamento della provvigione sul cliente, non si sarebbe in presenza di una mediazione che, come di regola, richiede che entrambe le parti corrispondano il compenso al mediatore.

In realtà, ciò non è decisivo, ipotizzandosi, come ricordato, anche la mediazione c.d. unilaterale, dove l'obbligo della provvigione incombe solo sulla parte che ha conferito l'incarico (per es. il cliente).

Queste problematiche hanno indotta la dottrina ad escludere la mediazione e inquadrare l'opera del broker all'interno di diverse figura negoziali.

Si è così parlato di prestazione d'opera intellettuale o ancora di appalto di servizi. Non manca poi chi ritiene trattarsi di contratto atipico, con applicazione delle norme sulla mediazione solo in quanto compatibili. 

Ovviamente, altra tematica è la differenziazione del broker dalle figure affini dell'agente e del procacciatore di affari.

Insomma, ancora pare che non ci sia totale certezza sulla natura giuridica del broker.

Si può concludere che, superando tutte le obiezioni dottrinali, il punctum dolens, ad avviso di chi scrive, resti questo: se la assenza di imparzialità sia ininfluente ai fini della configurazione del brokeraggio quale mediazione - anche unilaterale e in ogni caso, atipica - ; oppure se il rapporto fiduciario che lega il broker al cliente sia tale da configurare quel rapporto di dipendenza, collaborazione, rappresentanza incompatibile in radice con la mediazione, stante il disposto dell'art. 1754 c.c.


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