L'ex marito è a capo di un'azienda floro-vivaistica, con serre e negozio espositivo e di rivendita, l'ex moglie invece vive del proprio lavoro da dipendente a basso reddito in un piccolo appartamento di proprietà e deve anche accudire due figli, uno dei quali portatore di handicap.
Un caso come tanti di cui si è occupata la Corte di Cassazione. Questa volta per stabilire se sia legittima la decisione dei giudici di merito di riconoscere un assegno di mantenimento alla ex moglie anche se lei ha già un suo lavoro.
Secondo la Cassazione l'evidente squilibrio delle rispettive risorse economiche, legittima la decisione dei giudici di merito di riconoscere un assegno divorzile a favore della donna.
Così la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 19382 depositata il 15 settembre 2014, ha confermato le statuizioni dei giudici di merito considerando decisivo il notevolissimo divario economico sussistente tra i due ex coniugi.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata (cfr., ex multis, Cass. n. 2156/2010), ha ricordato la Corte, "l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale".
La Corte ha considerato rilevante ai fini della valutazione positiva sulla determinazione dell'assegno divorzile, anche il "personale contributo dato dalla moglie all'allevamento dei figli, e in particolare l'accudimento del primogenito, portatore di un handicap senso-motorio che ancor oggi ne limita la possibilità di autonomia".
Al contrario ha considerato apodittiche "le affermazioni del ricorrente circa la reiezione della domanda di invalidità del figlio maggiorenne", così come "la circostanza che egli goda attualmente di una borsa di studio", la Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso condannando l'ex marito alle spese del giudizio.
Corte di Cassazione ordinanza 15 settembre 2014 n. 19382