È legittima la contravvenzione per eccesso di velocità rilevata con il telelaser anche se manca la documentazione fotografica. In questi casi, secondo la Cassazione (sentenza 85056/2014) il superamento dei limiti di velocità è attestato dal verbale degli accertatori che è dotato di fede privilegiata fino a querela di falso.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione un automobilista aveva eccepito l'illegittimità dell'accertamento effettuato con il telelaser perché il suo tachimetro, al momento della rilevazione, segnava 65 km/h e non quella contestata di 108 km/h.
Il Giudice di Pace, in prima istanza, rigettava il ricorso sulla base del rilievo che il ricorrente non aveva fornito elementi per valutare se fosse possibile "escludere un riscontro oggettivo tra la velocità segnalata dal telelaser e la vettura condotta dal ricorrente".
In appello l'automobilista ribadiva l'inaffidabilità del telelaser utilizzato per l'accertamento e l'erroneità del rilevamento della velocità anche in considerazione di una deposizione testimoniale assunta in giudizio.
Anche i giudici d'appello rigettavano le richieste sottolineando l'affidabilità dell'accertamento effettuato dall'agente che deve considerarsi prevalente rispetto alle contrarie deposizioni testimoniali.
Tra le altre cose la difesa aveva anche fatto notare come nel caso di specie mancasse la documentazione fotografica del rilevamento.
Il caso finiva dinanzi alla Corte di Cassazione che però rigettava il ricorso ricordando che "in base al dettato letterale dell'articolo 4 del d.l. 121 del 2002 convertito nella legge 168 del 2002, nonché alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica della medesima norma, l'accertamento delle infrazioni al codice della strada compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza richiede, per essere valido, la documentazione fotografica dell'infrazione nei soli casi in cui i suddetti mezzi siano privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni. In presenza di personale dell'amministrazione competente, per conto loro, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell'affidabilità della rilevazione".
Vai al testo della sentenza della Cassazione 85056/2014