Secondo la Cassazione non può invocarsi l'esimente dello stato di necessità

E' valida la multa per eccesso di velocità anche se l'automobilista si stava recando in ospedale per una colica renale.

È quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione  (la n.20121/2014) che ha confermato una sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'automobilista intenzionato a farsi riconoscere l'esimente dello stato di necessità.


Il caso finiva in Cassazione dove l'automobilista lamentava che nei giudizi di merito non si era tenuto conto della documentazione medica ospedaliera che dimostrava il suo stato di malattia.

Tale condizione a detta del ricorrente avrebbe potuto integrare l'ipotesi dell'esimente di cui all'articolo 4 della legge 689 del 1981.

Una tesi che non ha convinto i giudici di piazza Cavour secondo cui invece i giudici dell'appello hanno correttamente rilevato che il ricorrente "andava ad una velocità di 141 km/h in un tratto di strada in cui vigeva il limite dei 70 km/h ed in prossimità di una stazione ferroviaria".

A questo punto era inevitabile contemperare degli interessi in gioco: da un lato lo stato di salute dell'appellante che aveva una colica renale e dall'altro l'incolumità degli utenti della strada che si sarebbero in tal modo esposti al potenziale pericolo di danni.

Sotto questo profilo va detto che lo stato di malattia del ricorrente non rappresentava un pericolo così grave e tale da giustificare un così marcato superamento del limite di velocità in una zona frequentata da pedoni e da bambini.


In conclusione, rimarca la Corte, nel caso di specie il ricorrente non ha fornito una prova convincente su quella che è la "assoluta necessità di recarsi in ospedale per salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona".


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