il conduttore, in caso di cessazione del rapporto di locazione commerciale ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità...

Avv. Niccolò Brignoli

Art. 34 l. 329/1978  

Il nostro ordinamento non riserva una tutela diretta all'avviamento commerciale, ma prevede norme che disciplinano i singoli fattori che concorrono a formarlo.

La legge 329/1978, in materia di locazione di immobili urbani, contiene alcune disposizioni interessanti in tal senso.

Dal combinato disposto degli artt. 27 e 34 l. 392/78, il conduttore, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, con esclusione dei casi di risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a  una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha diritto, per ciò che riguarda le imprese industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; 21 se trattasi di attività alberghiere. 

Il diritto del conduttore all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è riconosciuto indipendentemente dalla prova in concreto dell'avviamento commerciale e della relativa perdita, in quanto l'obbligo di corresponsione dell'indennità si fonda sull'id plerumque accidit (Cass., 26 ottobre 2002, n. 2834); non è richiesta dunque alcuna prova dell'effettività del danno ma neppure della diminuzione di clientela per il conduttore, in quanto si ritiene sufficiente che il rapporto di locazione si risolva per volontà del locatore che non intenda stipulare un nuovo  contratto.

Ai sensi dell'art. 35 della predetta legge l'indennità è esclusa nelle ipotesi in cui gli immobili vengano utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori o qualora siano destinati all'esercizio di attività professionale.

Il vero dibattito della giurisprudenza è nato proprio sul significato da attribuire ad "attività commerciale"; è pacifico che essa debba prevedere un diretto contatto con il pubblico degli utenti o dei consumatori e che il diritto all'indennità non sorga qualora l'inquilino sia un professionista, al quale ci si rivolge non tanto in quanto il locale in cui esercita è situato in una determinata zona, quanto in base ad una rapporto personale di fiducia rispetto alle sue capacità.

Ma se l'attività professionale postula una struttura imprenditoriale commerciale, occorre valutare due fattori:

(i) l'indennità di avviamento non è dovuta se, per la qualità dell'opera professionale, per la qualità del personale impiegato e per il tipo di prestazioni eseguite, prevale l'opera "definibile come professionale" - e quindi l'elemento dell'intuitu persone che connota il rapporto con il cliente - su quella imprenditoriale.

Questo si giustifica in base al fatto che nella realtà imprenditoriale l'avviamento commerciale si distingue dalla figura del titolare, riferendosi all'organizzazione economica dell'impresa e diventando suscettibile di autonoma rilevanza e trasferibilità, mentre nello svolgimento di attività professionale i vantaggi economici connessi alla clientela sono riconducibili al professionista.

In realtà, a seconda del caso di specie, la giurisprudenza non sempre si è pronuncia in modo uniforme.

Per esempio l'avviamento è stato riconosciuto ad una palestra di karatè (Cassazione 12252/97) ed a una di ginnastica terapeutica (Cassazione, 1620/96), sulla base della considerazione che l'organizzazione aziendale prevaleva sulla capacità professionale del personale impiegato e, per un motivo opposto (a contare era l'identità del maestro titolare, nonostante avesse due collaboratori, e non l'ubicazione) l'indennità è stata negata a una scuola di danza (Cassazione, 5089/96). La Cassazione ha poi riconosciuto l'avviamento agli uffici direzionali di una banca (sentenza 12720/97), a una casa di cura per anziani (Cass. 4505/2001), a un'impresa assicuratrice (1706/97), mentre l'ha negata a un laboratorio di analisi (prevaleva l'aspetto professionale, sentenza 1762/96), a un odontotecnico (lavorava essenzialmente per dentisti, sentenza 8847/95) e ad un corriere spedizioniere (Tribunale di Milano 16/1/97);

(ii) in secondo luogo, l'indennità di avviamento non è dovuta altresì se manca il requisito di "occasionalità" del contatto diretto tra clienti e imprenditore, cioè quando l'attività professionale non consente quel contatto con la generalità indifferenziata dei clienti destinatari dell'offerta dei beni e servizi.

In questi termini si è espressa la Cassazione escludendo il diritto all'indennità in presenza di un immobile concesso in locazione ad uso esclusivo di progettazione e prototipistica veicoli, in cui l'attività svolta è dotata di carattere professionale, il luogo non è definibile come collettore di clientela e fattore di avviamento, e manca inoltre quel requisito essenziale di occasionalità del contatto tra clienti ed imprenditori (Cass. 9305/2012).

Nel caso specifico di studio dentistico, per esempio, le posizioni dei giudici però sono diversificate; il Tribunale di Torino, con sentenza del 21 marzo 2008, lo ha qualificato luogo privato non accessibile ad un pubblico indifferenziato, ma ben individuato in quanto presso lo studio si accede solo previo appuntamento. La Cassazione, invece, in un caso lo ha assimilato all'"ambulatorio", identificandolo quindi come una struttura aziendale aperta, spersonalizzata ed organizzata imprenditorialmente in vista di un'affluenza di un pubblico indeterminato, e dove la componente organizzativa prevale decisamente su quella professionale (in tal caso vi sarebbe il diritto all'indennità); in un altro, invece, lo ha ricondotto allo "studio medico",  connotato per la netta prevalenza dell'apporto professionale mediante esercizio individuale dell'attività sanitaria (Cass 6719/2010). 

Da ultimo la Corte ha riconosciuto la possibilità per gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui si eserciti l'attività medica (nel caso di specie odontoiatrica), la possibilità di essere organizzati sotto forma di azienda cd. professionale quando il profilo professionale dell'attività svolta sia affiancato dall'esistenza di un'entità giuridica, dotata di propria autonomia strutturale e funzionale, e di una rilevanza economica tale da essere suscettibile di propria valutazione (Cass. 11896/2002).

Emerge dunque una giurisprudenza diversificata a seconda del caso di specie, ma è comunque opportuno fare sempre riferimento ai criteri guida suddetti (svolgimento di attività non professionale ed occasionalità del contatto diretto tra clienti ed imprenditore) in modo da individuare con certezza le ipotesi di esclusione dell'indennità in oggetto.

Avv. Niccolò Brignoli - Studio Legale Brignoli

Via Agordat n. 32 - 20127 Milano

Tel. 02.36582090 - Fax 02.36582099


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: