La mera inosservanza di prescrizioni o di limitazioni imposte dal legislatore non può tradursi dunque in una limitazione della validità o efficacia del titolo

La Corte di Cassazione ha stabilito che anche in presenza di una clausola che esclude la garanzia assicurativa per i danni provocati dal conducente non abilitato alla guida, non è possibile escludere l'operatività della polizza se il conducente che è in possesso di una patente di categoria A non è abilitato al trasporto del passeggero.

Secondo la Corte di Cassazione un conto è l'assenza totale di abilitazione alla guida è un conto è il mancato rispetto di prescrizioni e cautele come nel caso in cui detta abilitazione non consenta il trasporto di terzi.

In sostanza quando si parla di "mancanza di abilitazione alla guida" si fa riferimento a un assoluto difetto di patente ovvero alla mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di  validità ed efficacia come nei casi di sospensione, revoca o scadenza.


La mera inosservanza di prescrizioni o di limitazioni imposte dal legislatore non può tradursi dunque in una limitazione della validità o efficacia del titolo.  In tal caso siamo di fronte a una mera ipotesi di illiceità della guida come nel caso del conducente del ciclomotore in possesso di patente di categoria A ma non abilitato al trasporto del passeggero sul mezzo, il quale si rende responsabile della mera violazione dell'articolo 79, comma quarto, Cds.


Testo sentenza 85118/2014

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