di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 20260 del 25 Settembre 2014. Se il notaio critica l'operato del Presidente del Consiglio notarile, inviando le proprie osservazioni via email ai colleghi e a tutti gli iscritti di una mailing list, analizzando situazioni di fatto utilizzando una sottile ironia, è passibile di sanzione disciplinare. E' quanto ha confermato la Suprema corte nella sentenza in oggetto, respingendo il ricorso proposto dal notaio sanzionato.
In tema di irrogazioni di sanzioni disciplinari a professionisti, da parte del Consiglio di appartenenza, vigono le medesime regole relative al bilanciamento tra diritto di critica e diffamazione. Nel risolvere la presente questione la Suprema corte ha richiamato propria precedente pronuncia in merito a responsabilità disciplinare dei magistrati, evento molto simile a quello in oggetto. Requisito fondante tale responsabilità è (stata) la comunicazione della propria posizione critica a una o più persone, non importa che la cerchia sia grande oppure ristretta, "anche quando le espressioni offensive pur comunicate a una sola persona siano destinate a essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza".
Infatti, "la critica eccedente il limite della continenza integra l'illecito disciplinare". La circostanza che la critica si è consumata nei confronti di una figura istituzionale, ledendone di fatto il prestigio, basandosi non su elementi di fatto oggettivamente confermati o confermabili ma su mere supposizioni, è sufficiente al fine di escludere che tali affermazioni possano essere garantite dal diritto di critica.
L'apprezzamento operato dalla Corte di merito non è poi sindacabile in sede di legittimità laddove nella motivazione sia ben chiaro quali fossero gli strumenti logici utilizzati dal giudice nell'esaminare gli eventi processuali. In conclusione, "affermare con una comunicazione effettuata via email e diretta a una mailing list, e dunque a una pluralità di utenti iscritti, che un notaio sia solito rogare i propri atti senza darne lettura alle parti, eccede l'esercizio legittimo del diritto di critica, perchè consiste nell'attribuzione di un fatto specifico avente esso stesso rilievo penale e disciplinare, e dunque oggettivamente denigratorio". Vai al testo della sentenza 20260/2014