E' vero, "l'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 155-bis c.c., è una soluzione eccezionale", ma tale scelta è consentita "nel caso in cui il comportamento di un genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore".
Lo ha ribadito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 19386 del 15 settembre scorso, in una vicenda riguardante l'affidamento di una minore in via esclusiva al padre.
Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel procedimento ex art. 317 bis c.c., disponeva, infatti, l'affido esclusivo della figlia minorenne al padre, con facoltà per la madre di visita secondo i tempi e le modalità concordate con lo stesso.
In appello, la Corte di Bologna confermava la statuizione del giudice di primo grado.
La madre si rivolgeva, quindi, alla Cassazione lamentando l'eccezionalità dell'affido esclusivo che deve ritenersi consentita solo nei casi in cui l'affidamento condiviso sia in contrasto con l'interesse del figlio e chiedendone la revoca.
Ma, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito, nel caso di specie, ha fatto corretta applicazione dei principi in materia.
È proprio considerata la ratio della norma, ha affermato invero la S.C. rigettando il ricorso, che va confermato l'affidamento in via esclusiva della figlia al padre, giacchè il comportamento della madre, che si è gravemente disinteressata della figlia, delegandone totalmente l'accudimento al coniuge, trasferendosi altrove, denota un'incostanza e una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali, tale da ritenere "l'attuale regime di affidamento e di collocamento presso il padre", il più adeguato alle esigenze della minore e l'unico "in grado di assicurare ad essa la certezza e la stabilità che non ha avuto con la madre".
Testo ordinanza Corte di Cassazione, 15 settembre 2014 n. 19386