Si deve avere in considerazione un concetto di famiglia concepita come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca e non come un mero legame biologico

A cura dell'avvocato Cristina Bassignana   www.avvocatobassignana.it

 

Il Tribunale di Roma (ordinanza 8 agosto 2014) si è di recente occupato di una vicenda tragica, un dramma umano che ha coinvolto due coppie che non potendo avere figli hanno deciso di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. A causa di un errore umano si è verificato uno scambio di embrioni


In una coppia la gravidanza non si è instaurata mentre l'altra coppia ha dato alla luce due gemelli.

Il patrimonio genetico dei due gemelli, però, appartiene alla coppia che ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile.


I ricorrenti hanno chiesto, con provvedimento urgente: che fossero loro fornite le informazioni sullo stato di salute dei nascituri; che fossero indicate data e luogo del parto per avere in consegna i neonati al momento della nascita in quanto genitori genetici; che si provvedesse alla sospensione dell'iscrizione anagrafica dei gemelli da parte dei genitori biologici.


Nel frattempo i gemelli sono nati ed i ricorrenti hanno dovuto modificare le loro domande nel corso della prima udienza chiedendo che i neonati venissero collocati in un'idonea struttura e che fosse loro garantito il diritto di visita; inoltre hanno chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli:


- 269 del Codice Civile nella parte in cui prevede che il parto decide la maternità naturale;

- 239 del Codice Civile nella parte in cui prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio nei casi di supposizione di parto e di sostituzione di neonato;

- 235 del Codice Civile nella parte in cui si limita la legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento di paternità.

 

I genitori biologici si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso principalmente per due motivi:


1. La sussistenza dell'interesse superiore del minore a mantenere il legame con la madre biologica - gestante;


2.Il fatto che si deve ritenere applicabile la normativa che disciplina la fecondazione eterologa.

 

Si tratta di un caso particolarmente complesso, non soltanto per il dramma che ha coinvolto queste due coppie, ma anche perché non contemplato e non disciplinato dal diritto vigente.


Il Tribunale di Roma ha, pertanto, deciso in via interpretativa affermando che nel caso di specie, al fine di contemperare i contrapposti interessi, occorre avere ben chiaro l'interesse superiore e preminente del minore.


Negli ultimi tempi, infatti, sia la riforma in materia di filiazione sia la Giurisprudenza interna ed europea hanno posto l'accento non tanto sul dato biologico e genetico del rapporto genitore - figlio quanto piuttosto su di un nuovo concetto di famiglia che viene sempre più concepita come luogo degli affetti e della solidarietà reciproca


Prevale il concetto di auto responsabilità, ossia di responsabilità genitoriale, attribuendo quindi la maternità e paternità a quei genitori che hanno consapevolmente voluto il figlio accettando le regole che disciplinano la procreazione medicalmente assistita


Nel caso esaminato, il Tribunale di Roma evidenzia che la madre gestante, dopo essere stata informata dello scambio di embrioni, ha deciso volontariamente di proseguire la gravidanza. Il padre biologico, alla nascita, ha provveduto all'iscrizione anagrafica dei gemelli.


Il Tribunale di Roma si basa  sulla normativa che disciplina la procreazione medicalmente assistita che vieta, a coloro che hanno dato un consenso informato alla procedura, il disconoscimento di paternità e l'anonimato della madre. Una diversa interpretazione degli articoli 6 e 9 della Legge n. 40 si porrebbe in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.


Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la madre biologica, gestante, ed il marito devono ritenersi i genitori dei gemelli.

Resta pur sempre "il dramma umano dei genitori che si erano rivolti all'ospedale per trovare soddisfazione al loro diritto alla procreazione ed a formare una famiglia, che potrà trovare tutela solo risarcitoria".

Qui sotto il testo dell'ordinanza.

Avv. Cristina Bassignana - www.avvocatobassignana.it

Tribunale di Roma, testo ordinanza 8 agosto 2014
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