Avv. Francesco Pandolfi
cassazionista
Reati militari, Carabinieri: concorso in abbandono di posto e violata consegna.
Interessanti ed utilissimi spunti offre la sentenza della Corte di Cassazione Sezione 1 penale n.34033 del 31.07.2014, in materia di concorso in abbandono di posto e violata consegna: la Corte stabilisce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli elementi emergenti dagli atti e della normativa riguardante il riparto di competenze in materia di pubblica sicurezza; pertanto la annulla senza rinvio perche' il fatto non sussiste.
Con la sentenza resa il xxxx3 la Corte militare di Appello riformava parzialmente la pronuncia del 9xxx2, con la quale il Tribunale militare di V. aveva dichiarato l'imputato (OMISSIS) responsabile del reato ascrittogli di "concorso in abbandono di posto o violata consegna", contestatogli perche', nella qualita' di maresciallo aiutante dei Carabinieri in servizio presso il primo battaglione Carabinieri "Piemonte" in (OMISSIS), comandato di servizio di ordine pubblico presso la (OMISSIS) in occasione di un concerto musicale, abbandonava il posto assegnato con ordine di servizio nr. (OMISSIS) (ingresso di (OMISSIS)) per trasportare all'interno dell'area del concerto, in almeno due occasioni, alcune persone prive di biglietto o comunque violava la consegna, non svolgendo il previsto servizio di ordine pubblico nel periodo di tempo utilizzato per gli spostamenti col mezzo di servizio e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione con i doppi benefici di legge e la pena accessoria della rimozione dal grado.
La Corte di Appello eliminava, invece, detta sanzione e confermava nel resto l'impugnata sentenza, rilevando la superfluita' della rinnovazione dell'istruttoria chiesta dalla difesa in ragione della prova documentale circa la consegna ricevuta dall'imputato e l'indiscussa acquisizione di elementi sul comportamento dallo stesso tenuto; nel merito, ribadiva che la perentorieta' della consegna, indicativa dell'ingresso di via (OMISSIS) non come punto di adunata, ma di svolgimento del servizio di ordine pubblico, non gli avrebbe consentito di trasferirsi in luogo diverso dal posto assegnato, anche se da tale diversa posizione lo avesse potuto controllare e se tale modalita' costituisse quella migliore di espletamento del servizio, l'irrilevanza della chiamata telefonica effettuata al centro operativo e della condotta tenuta dopo il richiamo del cap. (OMISSIS), essendo in contestazione quella antecedente.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto:
a) violazione di legge in relazione alle norme di cui al Regio Decreto 14 giugno 1932, n. 1169, articoli 54 e 79, agli articoli 216 e 217 regolamento generale dell'arma dei Carabinieri, all'articolo 120 c.p.m.p., Legge 121/81.
La Corte di appello non aveva considerato che la consegna impartita al ricorrente non era costituita dall'ordine di servizio del 12 luglio, quanto piuttosto dagli atti precedenti del Questore e del Comando Provinciale Carabinieri di T., quest'ultimo dipendente funzionalmente per l'impiego dal primo, sicche' l'unico ordine impartito dal comandante del battaglione o della compagnia era quello di recarsi nel luogo dell'adunata e la localita' (OMISSIS), ingresso (OMISSIS), costituiva soltanto il luogo di adunata delle forze impiegate nel servizio di ordine pubblico, mentre nel resto era il comandante della compagnia Carabinieri di V. R. a dover impartire un ordine di servizio, ma questi per sua ammissione si era presentato ore dopo l'arrivo dei militari al comando del ricorrente, il quale aveva disposto i propri uomini in modo da controllare gli ingressi in concomitanza con l'afflusso degli spettatori e, prima di spostarsi, aveva avvertito telefonicamente il centro operativo alla ricerca del proprio superiore.
Erroneamente e' stato ritenuto che egli non avesse avuto la possibilita' di spostarsi di pochi metri per andare alla ricerca del comandante e l'irrilevanza dell'ottemperanza agli ordini impartitigli, quando presentatosi, dal cap. (OMISSIS), si sono confusi i concetti di posto e di consegna, senza considerare che l'abbandono di posto e' una fattispecie qualificata della violazione di consegna e che nel caso sino agli ordini dettati dal predetto capitano non era stata impartita alcuna consegna ed il ricorrente era sempre rimasto all'interno della (OMISSIS) in prossimita' del parcheggio J., per cui l'essersi allontanato di pochi metri dall'ingresso su via (OMISSIS) per cercare il comandante o salutare la propria figlia non assume alcun rilievo e non costituisce abbandono del posto;
b) Violazione di legge in riferimento agli articoli 190, 190 bis e 495 c.p.p. e degli articoli 24 e 111 Costo, dell'articolo 6 paragrafo 3 CEDU per il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, frutto della negazione del contraddittorio e del diritto di difesa, mentre i testi indicati nell'apposita e tempestiva lista avrebbero dovuto dimostrare la verificazione di situazioni contingenti, quali l'assenza del capitano e le sue protratte ricerche mediante comunicazioni via radio e chiamate al centro operativo, nonche' la pressione della folla degli avventori sulla zona di controllo dei biglietti, tali da giustificare lo spostamento del ricorrente in altra posizione;
c) Nullita' della sentenza ed erroneita' dei criteri di valutazione del materiale probatorio e vizio di motivazione circa l'utilizzo probatorio delle testimonianze rese dal cap. (OMISSIS), dal maggiore (OMISSIS) e dal capitano (OMISSIS), dei quali il primo non aveva rilevato alcuna irregolarita' nella prestazione del servizio da parte di esso ricorrente, mentre l'iniziativa l'aveva assunta il cap. (OMISSIS) che pero' non aveva consegnato personalmente il foglio definito ordine di servizio che in realta' era il luogo di adunata.
In modo erroneo anche i giudici di appello hanno ritenuto che il ricorrente si fosse spostato per consentire ad alcuni civili di fare ingresso nell'area recintata del concerto in modo gratuito o piu' agevolmente, senza pero' che egli, nessuno dei suoi sottoposti o dei mezzi d'istituto fossero usciti dall'area della manifestazione, per cui l'accusa era stata ritenuta provata sulla base di fumose ed inattendibili dichiarazioni, riportate diffusamente, mentre alcuna attenzione era stata dedicata alle prove a discarico.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico e per il suo rilievo potenzialmente dirimente, va affrontato in via preliminare il secondo motivo di gravame.
La sentenza impugnata ha respinto le istanze di parziale rinnovazione dell'istruttoria, gia' avanzate dalla difesa, ritenendo che le testimonianze richieste non fossero idonee ad apportare al processo informazioni rilevanti per la decisione in ragione della natura dell'addebito mosso all'imputato, del fatto che la consegna impartitagli era attestata da documenti gia' acquisiti al processo e di sicura provenienza, di cui la prospettazione difensiva contestava soltanto il contenuto ed il valore giuridico e della non controversa ricostruzione degli spostamenti effettuati dall'imputato, essendo piuttosto divergente tra le parti l'indicazione delle ragioni giustificative.
Ha completato l'analisi della questione con il rilievo dell'ininfluenza delle spiegazioni fornite dal ricorrente ed eventualmente confermabili attraverso le testimonianze richieste per l'assorbente rilievo della impossibilita' giuridica per l'imputato di disattendere la consegna e scegliere modalita' difformi di esecuzione del servizio, anche in ragione del fatto che le presunte esigenze di trasferimento non integravano eventi del tutto eccezionali e di particolare allarme, nemmeno dedotti e non ravvisabili in quelle situazioni "contingenti" indicate anche in ricorso.
E' dunque evidente che difettano i profili di decisivita', ma anche di semplice rilevanza, delle prove non ammesse, dal momento che dalla loro assunzione, secondo la valutazione effettuatane dai giudici di merito in modo logico e ben argomentato, non avrebbe potuto discendere un diverso esito decisorio del processo, condizionato dalla questione di diritto circa l'individuazione della consegna e della sua efficacia vincolante per il militare che ne sia destinatario.
In punto di diritto e' opportuno ricordare che la norma di cui all'articolo 603 c.p. in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello contiene previsioni differenziate, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.
Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Questa disciplina si fonda sul principio di presunzione relativa di esaustivita' e completezza dell'indagine istruttoria condotta nel grado precedente, ed e' oggetto di valutazione discrezionale del giudice d'appello, non rimessa alla disponibilita' delle parti processuali, sulle quali grava soltanto l'onere di allegazione, ossia di indicazione dei mezzi di prova da assumere e della loro necessita'; la rinnovazione del dibattimento in appello e' dunque delineata come istituto di carattere eccezionale, al quale puo' farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nell'ambito dei suoi poteri di apprezzamento discrezionale, di non potere decidere sulla base degli elementi gia' acquisiti.
Pertanto, quando le richieste della parti siano respinte, la motivazione potra' anche essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilita' dell'imputato, richiedendosi una puntuale giustificazione, invece, nel caso di ammissione della prove che non siano nuove o sopravvenute.
Nel diverso caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, fermi restando i limiti di cui all'articolo 495 c.p.p. riguardanti il diritto alla prova ed i requisiti della stessa.
Orbene, nel caso in esame, da un lato il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la concludenza delle prove gia' acquisite e, dall'altro il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nel percorso motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicita' su punti di decisiva rilevanza, le quali avrebbero potuto essere evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione dei testi dallo stesso indicati, le cui informazioni avrebbero potuto svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
Quanto al merito dell'imputazione, l'impugnazione prospetta fondate censure, gia' esaminate dalla Corte di merito, ma non adeguatamente e correttamente risolte.
In particolare, detta Corte ha ritenuto di disattendere la tesi difensiva che pretende di interpretare l'ordine, impartito al m.llo (OMISSIS) per iscritto e contrassegnato dal nr. (OMISSIS) con nota del 1xxxx0, recapitatagli in busta chiusa, del seguente tenore "O.P. concerto (OMISSIS) 19,00/fine (OMISSIS) (ingresso (OMISSIS))" quale mera indicazione del luogo di adunata del contingente di dieci carabinieri, dallo stesso imputato comandato per svolgere il servizio di ordine pubblico, richiesto e disposto dal Questore di T.
Al riguardo ha rilevato che tale autorita' e' estranea alla gerarchia militare e che la sua ordinanza ha ispirato la precisa consegna impartita all'imputato dai militari a lui sovraordinati senza che gli fosse stato consentito discostarsi da tali precise indicazioni. In tal modo i giudici di appello non hanno affrontato, ne' propriamente inteso la specifica questione, sollevata dalla difesa, circa la competenza ad emettere l'ordine di servizio nel caso specifico.
Invero, che il Questore non appartenga alla struttura militare costituisce argomento irrilevante, dal momento che a norma della L. 121/81 rappresenta l'autorita' di pubblica sicurezza in ambito provinciale e che ad esso sono conferiti i poteri di direzione, responsabilita' e di coordinamento a livello tecnico operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e dell'impiego in essi della forza pubblica e delle altre forze a sua disposizione.
Nel caso specifico il Questore si era limitato a richiedere l'impiego di dieci carabinieri presso la (OMISSIS) in occasione della manifestazione canora ed a prevedere che il drappello fosse a disposizione del Comandante della Compagnia Carabinieri di V. R., a cio' delegato; l'attuazione concreta e l'organizzazione del servizio era avvenuta mediante l'indicazione da parte del Comando Provinciale Carabinieri di T. che il luogo di adunata era (OMISSIS), giardini reali presso la Reggia con ingresso di via (OMISSIS) al fine di realizzare un presidio di ordine pubblico, mentre il successivo ordine nr. (OMISSIS) emanato dal Comandante della prima compagnia del primo Battaglione Carabinieri P. del 1xxxx1 non avrebbe potuto impartire disposizioni tassative e vincolanti, costituenti la consegna del militare destinatario, in quanto non a cio' competente.
Invero, secondo quanto previsto dall'articolo 216 del regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, u.c., che ribadisce la ripartizione delle attribuzioni tra funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti all'Arma, qualora i primi non abbiano diramato specifiche indicazioni su organizzazione e modalita' attuative dei servizi, spetta agli ufficiali o sottufficiali dei Carabinieri, comandanti territoriali, provvedervi secondo il grado e le previsioni delle leggi di pubblica sicurezza, mentre l'articolo 217 dello stesso regolamento stabilisce che in caso di riunioni o manifestazioni pubbliche, dirette da ufficiali o sottufficiali, comandanti territoriali, spetti a costoro formare drappelli, posti al comando di sottufficiali o graduati, per impiegarli nel modo ritenuto piu' idoneo in relazione alle finalita' del servizio secondo compiti assegnati a ciascun militare mediante "precise consegne".
Ebbene, nel caso specifico, all'ufficiale Comandante territoriale, ossia al capitano (OMISSIS), posto al comando della Compagnia di Venaria Reale, non soltanto competevano funzioni di pubblica sicurezza, delegate espressamente dal Questore con la sua ordinanza dell'11 luglio 2010, ma altresi' la specificazione delle concrete modalita' di espletamento del servizio, costituenti la "consegna" da rispettare, cosa cui non aveva effettuato, ne' per iscritto con un atto formale e nemmeno verbalmente, dal momento che alle ore 1xxx quando il contingente comandato dal m.llo (OMISSIS) si era attestato nei pressi dell'ingresso alla (OMISSIS) da via (OMISSIS) egli era assente e tale sarebbe rimasto a lungo, sebbene l'imputato avesse tenta di contattare la centrale operativa per conferire con il predetto capitano, comparso soltanto a distanza di un'ora o piu' per sua stessa ammissione.
Pertanto, deve convenirsi con la difesa che l'ordine nr. (OMISSIS), impartito dal Comandante dell'unita' da cui dipendeva l'imputato poteva solamente stabilire la partecipazione dello stesso al servizio, attribuirgli l'incarico di comandare il contingente e determinare il luogo della sua adunata, mentre poi in concreto sarebbe spettato all'ufficiale comandante territoriale stabilire come svolgere il servizio stesso e, in sua assenza, allo stesso imputato, militare di grado piu' elevato nella situazione specifica.
Ne discende che l'eventuale violazione del provvedimento ed il temporaneo trasferimento dal luogo di adunata non assume rilievo al fine di integrare la fattispecie di violata consegna o abbandono del posto, assegnato in modo vincolante mediante un ordine di servizio valido e cogente, anche tenuto conto del fatto che il percorso seguito dall'imputato con la vettura di servizio si era limitato, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, a poche decine di metri, non aveva comportato l'abbandono dell'area, ne' compromesso in alcun modo lo svolgimento del servizio di ordine pubblico.
Inoltre, anche sotto il profilo soggettivo rileva che l'imputato prima di effettuare qualsiasi spostamento avesse cercato di mettersi in contatto col comandante territoriale, senza esservi riuscito e che quando costui era comparso sulla scena ed aveva ordinato di assestarsi presso l'ingresso di via (OMISSIS), impartendo in tal modo specifiche e chiare prescrizioni per l'adempimento del servizio, l'imputato vi avesse prontamente ottemperato.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei superiori elementi, emergenti dagli atti e della normativa riguardante il riparto di competenze in materia di pubblica sicurezza; va dunque annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste.
Avv. Francesco Pandolfi
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