A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com
Di questa autrice vedi la fan page Diritto & Photo dedicata all'associazione tra l'informazione giuridica e l'arte pittorica e fotografica.
Immagine di copertina: opera d'arte di Sandra Ghin- Este- Padova
Ancora una volta la Corte di Cassazione ribadisce un principio che dovrebbe essere oramai noto agli operatori del diritto: quando si ricorre in Cassazione, bisogna dimenticarsi del merito della vicenda dato che la Corte si limita a verificare se vi siano vizi di legittimità.
Nel caso preso in esame dagli Ermellini con la sentenza 19177/2014, la Corte si è occupata di un procedimento avente ad oggetto il reato di diffamazione a mezzo stampa ed ha respinto il ricorso di una società che aveva chiesto il risarcimento dei danni nei confronti di chi, attraverso la diffusione a mezzo stampa, aveva riportato dichiarazioni denigratorie con riferimento ad un procedimento giudiziario in cui era stata coinvolta.
Il ricorso e' stato rigettato perché le motivazioni alla base della sentenza di secondo grado non presentavano né violazione di legge, né vizi logico-argomentativi e la Suprema Corte non è potuta entrare nel merito.
La Corte tuttavia ha voluto ricordare ai giudici di merito che ogni critica si deve esprimere "nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato".
In materia di diffamazione - si legge in sentenza - "la delibazione delle critiche, affidata alla Corte di cassazione, è ristretta al controllo del rispetto dei principi normativi che regolano la fattispecie astratta, nonché della logicità e congruità della motivazione resa dal giudice.
È del tutto estraneo, invece, al giudizio di legittimità l'accertamento di merito relativo all'effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. In questo senso, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, riguardo all'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto".Per concludere, ognuno di noi può esprimere un giudizio o un pensiero in maniera libera. La nostra Costituzione con l'art. 21 garantisce il c.d. "diritto di critica" cioè la manifestazione libera del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ma bisogna fare attenzione a non travalicare certi limiti perché il diritto di critica può facilmente trasformarsi in un comportamento diffamatorio quando il pensiero espresso diventa attacco personale, volto a colpire sul piano individuale il soggetto sottoposto a critica.