se la funzione genatoriale non è irrimediabilmente compromessa l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza di preventiva verifica della possibilità di recupero di tale funzione

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21110 del 7 Ottobre 2014

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori la legge impone rigorose verifiche e criteri molto selettivi. Ciò poiché in capo al minore esiste un vero e proprio diritto a vivere nella propria famiglia di origine, diritto riconosciuto sia dal diritto italiano che da convenzioni internazionali. I minori infatti sono destinati a svilupparsi completamente solo se accompagnati in ciò dalla presenza e dall'affetto costante dei genitori. "Ciò implica che se la funzione genatoriale non è irrimediabilmente compromessa l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza di preventiva verifica della possibilità di recupero di tale funzione", verifica che deve compiersi mediante redazione e rispetto di un dettagliato progetto, predisposto dalle autorità pubbliche competenti.

La valutazione effettuata, dai servizi sociali prima e dal Tribunale dei minori poi, deve quindi basarsi su elementi di fatto univoci e supportati da relazioni peritali precise e puntuali. Nel caso di specie i figli di una immigrata del Bangladesh sono stati dichiarati adottabili poiché, secondo i riscontri dei servizi sociali, la stessa sarebbe risultata sieropositiva, si sarebbe sottratta alle cure e avrebbe rifiutato di vivere con i figli presso una comunità. La Suprema corte ha accolto il ricorso proposto dal genitore poiché avrebbe riscontrato carenze nel meccanismo di accertamento della situazione di grave minaccia per lo sviluppo armonico psicofisico dei minori; in particolare, il giudice del merito avrebbe omesso di accertare l'effettiva possibilità dei genitori di far visita ai minori, destinati ad una comunità, nonché di verificare che fossero stati adottati tutti gli strumenti agevolativi linguistici a supporto della famiglia d'origine (in particolare, i servizi sociali avrebbero errato nel designare il mediatore linguistico poiché la nazionalità definita sarebbe stata cingalese anziché bengalese). Il ricorso è accolto e la questione rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione.


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