di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21101 del 7 Ottobre 2014. Nell'ambito di un procedimento di riconoscimento di paternità, promosso dal padre naturale del minore - il quale, a seguito di intervenuto annullamento del matrimonio ecclesiastico ha esperito contestuale azione di disconoscimento di paternità, ottenendolo - la madre si è opposta adducendo, tra gli altri motivi (tra cui la carenza di interesse della minore al riconoscimento, dato che la stessa avrebbe instaurato un legame affettivo stabile con il marito della madre, che nel frattempo avrebbe anche avviato procedura di adozione) la mancata audizione della figlia in sede di merito.
Secondo la Suprema corte tanto basta per fondare l'illegittimità della decisione presa dal giudice del merito, nel senso di accogliere la domanda del padre biologico. L'ascolto del minore è stato elevato al rango di diritto fondamentale dalla Convenzione di New York del 1989 prima e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, poi; nonché da altri trattati internazionali poi recepiti nel nostro ordinamento. "L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 (…) per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte". In tutti questi casi, un'eventuale esclusione, da parte del giudice, dell'audizione del minore deve quindi avvenire solo nel caso in cui la stessa sia palesemente in contrasto con i suoi interessi. In ogni caso, tale scelta deve essere compiutamente motivata dal giudice; circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
Il ricorso è accolto parzialmente e la questione rinviata alla Corte d'appello competente. Vai al testo della sentenza 21101/2014