di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21592 del 13 Ottobre 2014.
In materia di appalti pubblici, regola generale è che la giurisdizione del giudice amministrativo sussista per le procedure di gara e di aggiudicazione, mentre per le questioni insorte a seguito della stipula del contratto è il giudice ordinario ad avere il potere di pronunciarsi.
Integrato questo secondo caso - "il verbale di aggiudicazione definitiva equivale a contratto" salvo la possibilità di rinviare a un momento successivo le verifiche necessarie per procedere alla stipulazione - può l'ente locale rescindere legittimamente il contratto di appalto per inadempimento del costruttore se lo stesso Comune, in un momento successivo, ha sostituito il capitolato originario - presente nel bando di gara - con un altro maggiormente oneroso per il vincitore? La risposta non è univoca e la situazione va valutata caso per caso.
La Suprema corte conferma che, per ragioni di pubblico interesse - circostanza pur sempre ponderabile dall'amministrazione procedente, anche in un secondo momento - è possibile "rinviare a un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale (…) con la conseguenza che la stipulazione del contratto non assume necessariamente un valore meramente formale e riproduttivo di un programma giudiziale già vincolante per entrambe le parti, potendo costituire anche il risultato di un'attività integrativa, volta a precisare aspetti rilevanti del rapporto". In ogni caso, in linea generale non è possibile che l'amministrazione modifichi clausole essenziali del capitolato, né che ponga in un secondo momento condizioni decisamente più gravose per il vincitore dell'appalto
. Nel caso in cui tuttavia l'aggiudicatario abbia preaccettato tali modifiche - situazione integrata nel caso in oggetto - egli non può sottrarvisi in un secondo momento; in questo caso specifico è dunque legittimo che l'ente pubblico rescinda il contratto perchè la controparte si è mostrata inadempimente.Vai al testo della sentenza 21592/2014