Il verbale di aggiudicazione definitiva equivale a contratto salvo la possibilità di rinviare a un momento successivo le verifiche necessarie per procedere alla stipulazione

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 21592 del 13 Ottobre 2014

In materia di appalti pubblici, regola generale è che la giurisdizione del giudice amministrativo sussista per le procedure di gara e di aggiudicazione, mentre per le questioni insorte a seguito della stipula del contratto è il giudice ordinario ad avere il potere di pronunciarsi. 

Integrato questo secondo caso - "il verbale di aggiudicazione definitiva equivale a contratto" salvo la possibilità di rinviare a un momento successivo le verifiche necessarie per procedere alla stipulazione - può l'ente locale rescindere legittimamente il contratto di appalto per inadempimento del costruttore se lo stesso Comune, in un momento successivo, ha sostituito il capitolato originario - presente nel bando di gara - con un altro maggiormente oneroso per il vincitore? La risposta non è univoca e la situazione va valutata caso per caso.

La Suprema corte conferma che, per ragioni di pubblico interesse - circostanza pur sempre ponderabile dall'amministrazione procedente, anche in un secondo momento - è possibile "rinviare a un momento successivo l'instaurazione del vincolo negoziale (…) con la conseguenza che la stipulazione del contratto non assume necessariamente un valore meramente formale e riproduttivo di un programma giudiziale già vincolante per entrambe le parti, potendo costituire anche il risultato di un'attività integrativa, volta a precisare aspetti rilevanti del rapporto". In ogni caso, in linea generale non è possibile che l'amministrazione modifichi clausole essenziali del capitolato, né che ponga in un secondo momento condizioni decisamente più gravose per il vincitore dell'appalto

. Nel caso in cui tuttavia l'aggiudicatario abbia preaccettato tali modifiche - situazione integrata nel caso in oggetto - egli non può sottrarvisi in un secondo momento; in questo caso specifico è dunque legittimo che l'ente pubblico rescinda il contratto perchè la controparte si è mostrata inadempimente. 


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