La Commissione tributaria ha equiparato i cartelli dell'agenzia ai prodotti normalmente esposti in vetrina dai commercianti

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 21966 del 16 Ottobre 2014. Tra le entrate tributarie degli enti locali si annoverano anche le imposte sulla pubblicità: proventi che derivano dall'obbligo di corresponsione che grava sui soggetti che sfruttano spazi pubblici per pubblicizzare la vendita di beni e servizi. In quest'ottica, possono i cartelli esposti da un'agenzia immobiliare - sita al piano terra - raffiguranti immobili in locazione e vendita unitamente al logo della stessa agenzia, essere passibili di imposta sulla pubblicità?

Nel caso di specie il Comune interessato, a seguito dell'annullamento di cartella esattoriale precedentemente emessa da parte della commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge. Nell'argomentare la propria decisione infatti la Commissione tributaria aveva equiparato i cartelli dell'agenzia ai prodotti normalmente esposti in vetrina dai commercianti, escludendo dunque che gli stessi potessero essere oggetto di tale imposta. 

A soluzione diametralmente opposta è invece giunta la Corte, classificando tale ricostruzione come fantasiosa e improbabile, chiarendo quale sia il presupposto di applicazione dell'imposta sulla pubblicità (messaggi pubblicitari e di comunicazione visiva e/o acustica) e affermando che invece tali cartelli non rappresentano il prodotto finale quanto un invito all'acquisto dello stesso, avendo la precisa funzione di stimolare la domanda. 

Nè sarebbe possibile confermare che tali cartelli, pur rientrando tra gli oggetti passibili di questa particolare imposta, siano da considerarsi esenti in quanto qualificabili come "avvisi al pubblico"; per tali da considerarsi solamente i messaggi informativi in ordine all'attività esercitata nei locali ("per esempio, avvisi sugli orari di apertura e chiusura, sulla presenza di un parcheggio riservato, sulle modalità di pagamento accettate, o anche, nel caso di esposizione di merce in vetrina, i cartelli che ne indicano il prezzo o le caratteristiche"). Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.


Vai al testo dell'ordinanza 21966/2014

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: