di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 21734 del 15 Ottobre 2014.
Nel caso di specie un contribuente ricorre avverso la sentenza di merito che aveva visto negare il suo diritto alla liquidazione delle somme a credito risultanti dalla dichiarazione dei redditi, somme originate da un precedente fallimento.
La questione affrontata dalla Suprema corte è se, oltre alle risultanze della dichiarazione, sia necessario adempiere ad altri oneri, come ad esempio invio di istanza formale diretta appunto a sollecitare la liquidazione delle imposte a credito.
La risposta fornita è decisa e ricalca giurisprudenza costante. "In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenere il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso".
Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, contenuta nella stessa dichiarazione, è ipotesi per legge regolata dalla formazione del silenzio rifiuto della pubblica amministrazione a liquidare il credito. Da questo momento decorre il termine di prescrizione decennale per proporre azione innanzi al giudice tributario. La successiva richiesta inoltrata dal contribuente va trattato come mero sollecito, senza che nessuna efficacia di legge sia tolta alla dichiarazione presentata in origine. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Vai al testo della sentenza 21734/2014