Il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi e soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione

I giudici di merito non possono compensare le spese legali se non c'è soccombenza reciproca o se non sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni.


Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza n. 21951/2014) che ha riformato in parte un provvedimento reso dalla corte d'appello di Catanzaro nell'ambito di un procedimento diretto a ottenere il risarcimento del danno determinato dal superamento della durata ragionevole del processo.


La Cassazione rimarca il fatto che in caso di compensazione delle spese legali vanno sempre esplicitamente indicate nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione.

Nel caso di specie la corte d'appello aveva deciso di compensare le spese di lite nella misura del 50% "in considerazione della posizione difensiva assunta dall'Amministrazione" convenuta "nel costituirsi nella procedura".

Secondo la Cassazione la decisione di compensare sia pur parzialmente le spese, indicando con una formula generica la sussistenza di "giusti motivi ravvisati in una non meglio specificata 'posizione difensiva' assunta dall'Amministrazione", deve considerarsi illegittima.

La Corte ricorda, ancora una volta, che a norma dell'art. 92 codice di procedura civile "il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi e soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione"


Nel testo della sentenza gli ermellini Si sofferma anche su altre problematiche relative alla liquidazione delle spese legali.

Tra le altre cose affermano che il giudice, nel liquidare le spese processuali deve indicare il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicata.

Il magistrato deve inoltre rispettare il limite minimo inderogabile degli onorari "e non può limitarsi ad una globale determinazione di tali compensi senza dare contestuale adeguata motivazione della eliminazione e/o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire il sindacato di legittimità circa la conformità della liquidazione a quanto stabilito da detta tariffa ed a quanto risultante dagli atti di causa".

Riferimenti procedurali:
Art. 92 c.p.c. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Corte di Cassazione - sentenza 16 ottobre 2014, n. 21951

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