La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dello scorso 8 aprile, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 204-bis, co. 3 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 30.4.92) che imponeva a chi volesse ricorrere avverso il verbale di contestazione d'infrazione alle regole del codice della strada, l'onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. A sostegno della propria decisione, la Consulta ha richiamato il proprio orientamento in relazione all'articolo 24 della Costituzione, dal quale scaturisce il principio secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali.
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