Non solo i messaggi pubblicitari, ma anche i manifesti a contenuto ideologico, sociale o istituzionale, sono soggetti alla disciplina delle pubbliche affissioni.
Lo ha confermato la Cassazione, con ordinanza n. 22361 del 22 ottobre 2014, pronunciandosi sul ricorso di un uomo avverso il verbale della polizia municipale che gli aveva contestato la violazione in materia di diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 507/1993 per aver affisso manifesti di propaganda ideologica senza effettuare la dichiarazione richiesta dall'art. 8 del decreto.
Rigettate sia in primo che in secondo grado le istanze del ricorrente (secondo il quale, la prescritta dichiarazione di cui all'art. 8, avente natura di norma speciale poteva trovare applicazione solo per le affissioni di carattere commerciale e non certo per quelle a contenuto diverso che, quindi, non erano soggette ad alcun tributo), venivano disattese anche dalla S.C.
Confermando le statuizioni di merito, infatti, la Cassazione ha affermato che "il d.lgs. n. 507 del 1993 disciplina sia la pubblicità che le pubbliche affissioni non aventi contenuto pubblicitario (v. art. 1) e i messaggi di propaganda ideologica, contenuti in pubbliche affissioni, non esulano dall'ambito applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 507/93 e del regolamento comunale attuativo e richiedono quindi la prescritta autorizzazione". L'art. 18 prevede espressamente, ha proseguito la S.C., "l'istituzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, volto ad assicurare non solo i messaggi diffusi nell'esercizio attività economiche, ma anche a garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica".
Ne consegue, ha concluso la S.C. rigettando il ricorso, che "l'obbligo di dichiarazione, previsto dall'art. 8 a carico del soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità grava anche sul soggetto che intenda effettuare una affissione che non contenga un messaggio pubblicitario".