L'art. 1810 c.c. disciplina la particolare ipotesi di contratto di comodato a tempo indeterminato, disponendo che se non è stato convenuto un termine, il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa, generalmente un immobile, non appena il comodante ne faccia richiesta.
Tale assunto è stato ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che "in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. (Cass., Civ.,Sez. III, 25/06/2013, n. 13614).
A nulla rileva che l'immobile sia stato messo a disposizione delle esigenze familiari di una coppia, poiché a tal riguardo, il Tribunale di Foggia ha affermato, che "non assume alcun rilievo la circostanza che l'immobile fosse stato adibito a casa familiare, sicché, per il venir meno del comodato, il comodatario è da ritenersi occupante sine titulo del bene, sin dall'epoca della comunicazione con cui il difensore del comodante, aveva chiesto la liberazione dell'immobile" (Trib., Foggia, sentenza 26/06/2012, n. 881).
Per tali ragioni, in tali casi troverebbe piena applicazione l'art. 1811 c.c., ai sensi del quale "in caso di morte del comodatario, il comodante può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa". Ciò si giustifica in ragione del fatto che il comodatario sia legato al comodante da un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia, tale per cui la morte del primo, a maggior ragione nel comodato indeterminato, determina l'immediata risoluzione del contratto, non essendo configurabile la successione di terzi nel rapporto suddetto, ancorché eredi delle parti originarie.
In ordine alle spese sostenute dal comodatario per la conservazione della cosa, l'art. 1808 c.c. dispone al primo comma che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, nonché su un recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "premesso che il comodato è essenzialmente gratuito, è obbligo del comodatario custodire la cosa e preservarne l'integrità anche in funzione dell'adempimento dell'obbligo restitutorio connesso alla cessazione del rapporto. Il comodatario, ai sensi dell'art. 1808 c.c., se da un lato non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, dall'altro, ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della stessa, purché necessarie ed urgenti" (Trib. Taranto, 12/02/2013).
Il secondo comma infatti prevede la possibilità di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.
In ogni caso, "il comodatario deve provare di avere effettuato le spese per lavori straordinari necessari ed urgenti, fornendo la prova degli esborsi relativi ai lavori straordinari, oltre che la prova della necessarietà ed urgenza dei lavori stessi" (C. App. Genova, Sez. I, 02/02/2006).
Ne deriva che nel caso di comodato gratuito a tempo indeterminato, qualora si verifichi la morte del comodatario, il comodante potrà chiedere la restituzione dell'immobile in qualsiasi momento. In caso di ingiustificato rifiuto del coniuge od erede del comodatario di rilasciare l'immobile concesso in comodato, il comodante potrà esperire un procedimento di ricorso per occupazione sine titulo dinanzi al Tribunale competente territorialmente, nel quale potrà richiedere non solo l'accertamento dell'avvenuta cessazione del contratto di comodato gratuito e il rilascio dell'immobile che ne formava oggetto, ma potrà anche la condanna del resistente al risarcimento dei danni ed al pagamento di un'indennità di occupazione, a partire dalla richiesta di rilascio fino al rilascio effettivo.