La Cassazione, con sentenza del 29 marzo 2002, ha chiarito che non si può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente al veicolo per la cui guida non è richiesta
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza depositata lo scorso 29 marzo, hanno affermato che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata nel caso in cui la violazione delle norme sulla circolazione stradale sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale la patente non è richiesta.

La decisione è stata presa con riguardo al caso di un ciclista che, alla guida della propria bicicletta aveva investito un pedone procurandogli lesioni personali.

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno stabilito che quando è prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non può essere applicata a chi abbia posto in essere violazioni di norme sulla circolazione stradale dalla quali siano derivati danni alle persone o violazioni di norme, dello stesso codice, costituenti reato e ciò sia nel caso in cui la violazione sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale è necessaria la patente, mai conseguita dall'autore della violazione, sia nel caso in cui sia stata commessa con un veicolo per la guida del quale la patente non è richiesta.

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