Dott.ssa Zulay Manganaro
Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 cpc, decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies cpc, non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, giacché atto a istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.
L'art. 281 sexies, "Decisione a seguito di trattazione orale", prevede che il giudice, nella stessa udienza di precisazione delle conclusioni o in una successiva udienza fissata da lì a poco, inviti i difensori delle parti a discutere oralmente la causa.
Si tratta di un modello decisorio, il terzo e il più semplice, preceduto dallo schema ordinario e da quell'intermedio, tracciati dall'art. 281 quinquies, rispettivamente al primo e al secondo comma.
Rappresenta, in effetti, uno speciale procedimento decisorio finalizzato a razionalizzare e rendere più celere il processo.
La sua adozione è valutata dal giudice indipendentemente da un'istanza delle parti che ne facciano richiesta.
Nella pratica, trova applicazione a processi seriali (per intenderci quelli che possono essere considerati bagatellari perché estremamente esiguo è il loro valore. Caso emblematico è stato rappresentato dalle cause civili seriali alla Telecom, la cui notizia è ha trovato pubblicazione nel febbraio 2013; ipotesi in cui, sostanzialmente, l'azione di condanna viene proposta per pochi centesimi di euro - magari per illegittimo addebito di "spese di spedizione" contro la compagnia erogatrice dell'acqua, piuttosto che di energia elettrica - a fronte di parcelle legali ben più consistenti e poco al di sotto della soglia dei mille euro) o a cause in cui la ricostruzione del fatto è davvero ridotta ai minimi termini, come nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, derivante, ad esempio, da violazione al codice della strada
. Insomma, il modello ex art. 281 sexies ben si presta a quelle cause che tollerano un grado più elevato di oralità e permettono che la sentenza, "in presa diretta", venga formulata e, tosto, letta. I moduli attraverso i quali si svolge la fase decisoria sono, dunque, lo scambio di conclusionali e repliche come disposto dall'art. 190 cpc; la discussione orale e la successiva pronuncia della sentenza mediante lettura integrale.Accade, perciò, che nella medesima udienza, il giudice - dopo discussione - pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'art. 27 della legge 183 del 2011, ha provveduto a integrare in parte gli articoli 351 e 352 cpc, introducendo l'ulteriore possibilità di decidere l'appello, dopo la precisazione delle conclusioni, solo con discussione orale e immediata e susseguente lettura della sentenza e del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. In effetti, questa norma è ora espressamente richiamata dai succitati articoli. Il modello è stato, pertanto, esteso anche al giudizio di appello.
Il secondo comma dell'art. 281 sexies cpc, dispone che "in tal caso la sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria". Teniamo presente che, con la pubblicazione, la sentenza acquista efficacia di dictum dal giudice. Ovvero, viene a esistenza con il grado di pronuncia ufficiale del giudice. A questo stadio non è ancora incontrovertibile, tuttavia dotata di quell'efficacia processuale - limitatamente a quanto sia definitiva - che esaurisca i poteri decisori del giudice; che permetta di impiantare eventuali impugnazioni e dare corpo allo schema della regolamentazione sostanziale del rapporto oggetto delle vicissitudini processuali, ove passi in giudicato.
Sembra che, in tal modo e a fronte della lettura, la sentenza sia conosciuta dalle parti costituite e, di conseguenza, non debba formare oggetto di separata comunicazione a opera del cancelliere, cosicché il termine fissato dall'art. 325 cpc ("Termini per le impugnazioni") decorra dal giorno dell'udienza.
Proprio in forza di questa considerazione, la Corte d'Appello di Roma ha ritenuto che la sentenza di primo grado pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla presenza delle parti - secondo i criteri dalla stessa norma fissati, vale a dire: lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto - apparisse "sostanzialmente notificata" in sede di udienza in cui se ne era data lettura. Perciò ritiene inammissibile il gravame proposto con ricorso (trattasi di controversia in materia di locazione, quella da cui discende la sentenza qui analizzata), a causa del compimento del termine breve di decadenza di cui al primo comma art. 325 cpc, calcolato a decorrere dalla data dell'udienza stessa.
Quest'ultimo, al primo comma fissa un termine di trenta giorni per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c. 2. Aggiungendo, nella seconda parte, che lo stesso termine trova applicazione per la proposizione di revocazione e opposizione di terzo contro le sentenze delle Corti d'Appello. Il secondo comma, come ben sappiamo, dispone - invece - che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di sessanta giorni.
I termini previsti dalla norma summenzionata sono perentori; non sono suscettibili di proroga. Pertanto, decorso infruttuosamente il termine entro il quale poter proporre gravame, l'impugnazione tardivamente proposta dovrà essere dichiarata inammissibile.
Si tratta, in altre parole, di un termine che consuma - se nessuna impugnazione è proposta - ogni possibilità di proporre quella e ogni altra eventuale successiva impugnazione. Ciò perché il sistema se da un lato prevede e garantisce la tutela della parte il cui diritto sia leso a fronte di una sentenza che il soccombente non ritiene "giusta", d'altra parte il limite temporale deve parimenti garantire i diritti dei terzi conferendo certezza e definitività alle situazioni giuridiche.
Il legislatore, per giungere all'incontrovertibilità del giudicato, mette in atto due stratagemmi. Il primo consiste nel fornire una gamma limitata di mezzi di gravame come risultante dall'elenco dell'art. 324 cpc; il secondo è proprio quello di assoggettare l'impugnazione a un termine perentorio.
La disposizione di cui all'art. 326 cpc si occupa di cristallizzare il momento dal quale decorre il termine breve ("I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza", art. 326 c.1 prima parte). Il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza e questa previsione pone a carico della parte vittoriosa l'onere di provvedere alla notificazione, avendo tale parte interesse al passaggio in giudicato della sentenza senza dovere attendere il decorso del termine lungo (di sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza e indipendentemente dal compimento di un atto di notifica. E' la parte istante che, in questo modo, manifesta la volontà di far decorrere i termini per l'impugnazione e la relazione di notificazione deve indicare detta parte o il difensore in nome dell'assistito. Nondimeno, la giurisprudenza ammette che l'individuazione della parte istante possa desumersi dal contenuto dell'atto. E' con riguardo a questa notificazione che l'art. 285 cpc, rubricato "Modo di notificazione della sentenza" dispone che "La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170" . A sua volta, l'art. 170 cpc statuisce che la notificazione sia fatta al procuratore o alla parte, ove la legge le consenta di stare personalmente in giudizio.
Anteriormente alla riforma del 2009, l'art. 285 cpc richiamava soltanto il primo e il terzo comma dell'art. 170. Ciò implicava la notificazione di tanti atti quanti fossero stati i destinatari della notificazione benché difese da un unico avvocato. Qualora la notificazione fosse stata inoltrata in un numero di copie insufficienti, la giurisprudenza, nientemeno, riteneva la notificazione inesistente.
Che il dies a quo decorra dalla notificazione della sentenza nell'ambito del termine breve, si ricava anche da una lettura coordinata degli artt. 325, 326, 285 cpc. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte. A questo fine, già era stata in precedenza considerata irrilevante non solo la notifica da parte della cancelleria, bensì anche la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza, proprio per le sentenze pronunciate in forza dell'art. 281 sexies, come si rileva in Cassazione 16 giugno 2008, n. 16222. Viceversa, sarebbe considerata valida la notificazione compiuta presso la cancelleria del giudice a quo, al procuratore della parte soccombente. In questi termini si è espressa Cassazione n. 20465, 23 settembre 2009.
E' l'art. 325 cpc che ci permette di tracciare una distinzione tra termine breve e termine lungo, disciplinato quest'ultimo dall'art. 327 cpc. Il termine breve diventa operativo a seguito di un'iniziativa di parte. Essa consiste nella notificazione della sentenza. Il termine lungo, al contrario, inizia a decorrere automaticamente dalla pubblicazione della sentenza, atto che, ovviamente, non richiede alcun intervento delle parti e si compie in seno all'ufficio giudiziario.
Così recita il suo primo comma: "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza". Il termine lungo era, prima della riforma del 2009, di un anno. E, come per il termine breve, è prevista la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Nella sentenza in oggetto, si propone un unico motivo articolato. La doglianza denuncia erronea applicazione dell'art. 281 sexies cpc, una motivazione carente e incerta ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, error in procedendo ed errata e omessa applicazione degli artt. 325 ss cpc, in forza del n. 3 dell'art. 360 cpc.
Il ricorrente, specificato che il richiamo del precedente della Corte richiamato nella decisione impugnata, la sentenza n. 1338 del 2001, non è pertinente rispetto al caso qui conteso, poiché concernente il regolamento di competenza, lamenta l'erronea declaratoria di inammissibilità del giudizio di appello, deducendo l'applicabilità dell'art. 327 cpc . A conclusione del motivo di ricorso, si postula il quesito alla Suprema Corte. Si chiede se la sentenza impugnata in materia di locazione, la quale abbia deciso solo nel merito e non anche sulla competenza, possa dichiarare inammissibile l'appello depositato entro il termine lungo di sei mesi, vale a dire dalla pubblicazione della sentenza stessa, nelle forme previste dall'art. 430 cpc ("Deposito della sentenza"), ritenendo che "lo si sarebbe dotuto proporre, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa , avvenuta presuntivamente, nello stesso giorno della sua lettura in udienza, anziché nel termine lungo di un anno (l'appello era stato depositato nel novembre del 2006) ex art. 327 cpc, sebbene non vi fosse stata nessuna notificazione della sentenza stessa".
E' bene ricordare che, nel processo del lavoro il dispositivo della sentenza è letto in udienza e in un momento successivo si procede alla compilazione della motivazione della decisione. Anche nel rito laburistico, la giurisprudenza ritiene che la lettura in udienza del dispositivo della sentenza non sia idonea a far decorrere il termine per impugnare, il quale - proprio come nel rito ordinario - decorre, invece, dalla notificazione della sentenza nel suo testo integrale, o dal deposito della sentenza medesima in cancelleria, sempre nella sua intera versione, come discende dagli artt. 326 e 327 cpc. In questo senso si è espressa, ad esempio, Cassazione n. 11610 del 2004; così, anche Cassazione n. 15425 del 4 dicembre del 2000. In quest'ultima sentenza, in modo particolare, si afferma che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, data di riferimento per la decorrenza dei termini non è quella di lettura del dispositivo e neppure quella di comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza, bensì la data della sua pubblicazione.
La ratio si rinviene nella considerazione della sentenza quale un tutt'uno tra motivazione e dispositivo. Così, l'impugnazione richiede non soltanto la manifestazione della volontà di proporre gravame ma altresì l'esposizione delle ragioni che il gravame medesimo giustificano.
La Suprema Corte Rilevato come non sia invocabile il vizio motivazionale con riguardo alla quaestio iuris dal ricorso trattata, perché la conformità della decisione alle norme giuridiche può sussistere indipendentemente dalla "compiutezza e dall'ortodossia" della motivazione in diritto poiché in riferimento a questo profilo e proprio in presenza di errores in procedendo opera il potere correttivo della Corte, quest'ultima puntualizza, inoltre, come la deduzione di parte ricorrente (secondo cui la Corte d'Appello avesse desunto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata ex art.281 sexies cpc in base alla ricostruzione del verbale), non sia in grado di integrare alcuno dei vizi contemplati dall'art. 360 cpc.
Ciò posto, si considera che la Corte d'Appello assuma una tesi infondata conferendo alla lettura della sentenza in udienza ex art. 281 sexies cpc, valore sostanziale di notifica della sentenza stessa, coì attribuendo al Giudice la scelta di decidere in merito alla forma, mentre la preferenza compete alla parte ai sensi dell'art. 285 cpc.
La Suprema Corte, subito appresso, ribadisce che dal combinato disposto degli artt. 326 cpc e 325 cpc, sopra esaminati, "emerge con evidenza che l'impugnazione deve essere proposta entro il termine breve soltanto se è intervenuta la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario della sentenza impugnata e che, in mancanza di tale notifica, l'impugnazione invece va proposta entro il termine lungo di cui all'art. 327 cpc". Aggiunge che l'art. 281 sexies cpc non deroga in alcun modo al risultato del coordinamento di dette norme. Mentre l'art. 326 cpc aggiudica alla parte il potere di "decidere se mettere in mora la controparte per l'impugnazione nel termine breve" disponendo - di conseguenza - che la notificazione va eseguita a istanza di parte, l'art. 325 cpc presuppone e implica una "conoscenza legale" della sentenza e quindi "decorre, di regola, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 326 cpc, dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 dello stesso codice".
Cassazione, conformandosi all'insegnamento nomofilattico delle SSUU, deve dunque riaffermare che "il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 325 cpc decorre dalla notificazione della decisione anche per le sentenze pronunciate in forza dell'art. 281 sexies cpc "non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto a istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologie di sentenze".
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