Tutte le strade portano… al nero. Così si potrebbe "titolare" la sentenza n. 20897/2014 della Corte di Cassazione, che riconosce al Fisco la facoltà di utilizzare qualsiasi elemento probatorio, anche di tipo induttivo, per determinare l'esatto ammontare del reddito prodotto da un contribuente durante il periodo di imposta. Compreso l'uso di presunzioni supersemplici - quelle, cioè, non connotate dai caratteri della gravità, precisione e concordanza -, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare.
Così, mentre da un lato la Consulta pone un limite all'utilizzabilità dei prelievi bancari ingiustificati per provare gli acquisti non dichiarati dei liberi professionisti, dall'altro i giudici di Piazza Cavour spianano la strada all'inversione dell'onere della prova (con l'utilizzo delle presunzioni supersemplici, appunto) per dimostrare i corrispettivi sottratti al Fisco.
In particolare, nella controversia decisa in terzo grado dalla sentenza n. 20897/2014, è stato ritenuto lecito il ricorso alla lettura dei consumi elettrici prodotti da un'imprenditrice sottoposta ad accertamento, per dedurne il reddito effettivo. Il caso di specie vedeva contrapposti l'Agenzia
delle Entrate e la titolare di un negozio di lavanderia/tintoria. Quest'ultima, raggiunta da un avviso di accertamento che le contestava in via presuntiva maggiori ricavi/corrispettivi in materia di Irpef, Ilor e Iva, impugnava l'atto, ottenendo ragione sia presso la CTP (Commissione Tributaria Provinciale) sia in appello, presso la CTR (Commissione Tributaria Regionale). Entrambi gli organi giudicanti avevano infatti ritenuto illegittimo l'accertamento, perché emesso in violazione delle norme sull'onere della prova e basato semplicemente su studi di settore.Ma la Corte di Cassazione, adita dall'ente riscossore, ha del tutto sovvertito gli orientamenti della giurisdizione di merito, rendendo esecutivo l'accertamento e statuendo che l'ente impositore può procedere ad accertamento induttivo ogni qualvolta ravvisi gravi incongruenze tra importi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta o dagli studi di settore (cfr anche Cass. 20414/2014).
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