il Fisco può legittimamente procedere al recupero dell'intera imposta!

Per poter fruire della detrazione dell'IVA su acquisti e importazioni di beni e servizi, bisogna essere ordinati e precisi. Parola di Cassazione. 

Per questo è necessario non solo conservare tutte le fatture di pagamento ma anche annotarle sull'apposito registro in ordine cronologico. Diversamente il Fisco può legittimamente procedere al recupero dell'intera imposta

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20698/2014 dello scorso 1 ottobre, che ha ribaltato una precedente decisione della CTR territorialmente competente per il caso, la quale aveva invece ritenuto corretta la condotta del contribuente soggetto passivo di IVA che aveva annotato le fatture su fogli mobili protocollo non bollati


Il fatto

La vicenda vedeva coinvolto un grossista di alimenti e bevande, al quale la Agenzia delle Entrate aveva notificato due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta '98 e '99 al fine di riottenere l'IVA indebitamente detratta dallo stesso contribuente. 


Il giudizio

Ricorso dinanzi alla CTP, quest'ultimo vedeva darsi ragione; e anche la CTR, adita in secondo grado  dall'Agenzia delle Entrate, continuava a tenere la medesima linea, riconoscendo validità anche alla registrazione delle fatture sui fogli ad uso bollo esibiti dall'imprenditore

come prova degli acquisti sostenuti. Da ultimo, però, gli Ermellini hanno ribaltato il verdetto pro-contribuente, sulla base del consolidato principio per cui "il diritto del cessionario di beni alla detrazione di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972 trova titolo nell'esatto adempimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui agli articoli 21, 23, 24 e 25 del citato D.P.R., secondo i quali il cedente deve emettere la fattura per l'operazione imponibile, annotarla nel registro delle fatture e trasmetterne copia, con addebito del tributo, al cessionario, il quale deve a sua volta annotarla nel registro degli acquisti.", condannandolo al pagamento dell'imposta. 

Vai al testo di questa sentenza (Cassazione 20698/2014)

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