di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22807 del 28 Ottobre 2014.
Il contratto atipico di parcheggio si caratterizza per la sua stretta correlazione con il contratto di deposito; il giudice pertanto deve estendere al primo l'applicazione delle norme giuridiche che disciplinano il secondo.
In tal modo è regola generale per cui "il depositario assume contrattualmente nei confronti del depositante l'obbligo della restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata e il conseguente obbligo, in caso di sottrazione, di risarcimento del danno, salvo che fornisca la prova, sul medesimo incombente, della imprevedibilità e inevitabilità della perdita della cosa nonostante l'uso della diligenza richiesta per la sua attività (…). la colpa del depositario si presume e detta presunzione può essere superata solo se costui prova che l'inadempimento sia derivato da fatto a lui non imputabile".
La prova, a carico del depositario, spiega la Corte, risulta "aggravata": non è infatti sufficiente, al fine di andare esente da responsabilità, che lo stesso dimostri di aver adoperato la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1768 cod. civ. ma, al contrario, dovrà provare che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ.
Nel caso esaminato dalla Corte agisce la società proprietaria di un veicolo in leasing che è stato rubato mentre si trovava in un parcheggio gestito dall'azienda convenuta. Un dipendente era stato indotto in errore dalla presentazione di una ricevuta di ritiro del mezzo falsificata ed aveva così consegnato l'autovettura a soggetti non autorizzati, determinandone il furto.
In base alle regole sopra esposte, sarebbe stato dunque onere del dipendente accertarsi che il tagliando esibito fosse autentico, circostanza che non è stata adeguatamente provata in fase di merito e il cui accertamento è limitato al sindacato sul fatto, non esperibile in Cassazione.
Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata.
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