Nota di commento all'interessante e istruttiva sentenza del Tar Lazio Roma Sezione 2, la n. 7840/2013

Avv. Francesco Pandolfi       cassazionista

Una nota di commento all'interessante e istruttiva sentenza del Tar Lazio Roma Sezione 2, la n. 7840/2013; il giudizio dato dall'amministrazione per escludere il partecipante ad un concorso per reclutamento allievi finanzieri, deve essere per forza congruente con la situazione di fatto, in quanto si deve escludere che questa, dalle segnalazioni degli organi di Polizia e/o del Prefetto, attraverso una semplice equazione possa portare sempre alla mancanza del requisito di "moralità".

Il cuore della decisione è:   l'uso isolato di sostanze stupefacenti, antecedente all'arruolamentonon determina di per se quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente fa emergere la mancanza del "profilo" morale richiesto a coloro che (nella Guardia di Finanza) si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3843).

T. ricorre contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale delle Guardia di Finanza per l'annullamento del provvedimento prot. 3xxxxx del 2xxxx notificato in data 04xxxx, di esclusione dal concorso per il reclutamento di 750 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata (G.U. n. 28 del 10.4.2012, Serie speciale), notificato al ricorrente in data 4xxx, "in quanto non in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett g) della determinazione n. 9xxxx" (possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi di magistratura).

L'impugnato provvedimento si fonda sulla circostanza che, in data xxxxx l'odierno ricorrente veniva sorpreso dai Carabinieri in possesso, per uso non terapeutico, di gr. 1, di "hashish".

Per tale episodio il Prefetto emetteva diffida all'uso della predetta sostanza.

Il I° Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, attesa la determinazione n. 9xxxxx ed in particolare, gli artt. 2, comma 1, lett. g) e 7, comma 1, riteneva di escludere il giovane T. dalla procedura concorsuale poiché lo stesso avrebbe posto in essere un comportamento:

- "oltre che censurabile, comunque inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo, e con l'espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri e obblighi nei confronti dell'intera collettività, da parte della quale la detenzione e/o l'uso di sostanze stupefacenti è tutt'ora soggetta ad un giudizio di disvalore";

- "che non lascia pertanto margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa, essendo riferito ad un episodio che presuppone l'esistenza di una contiguità, pur saltuaria, con soggetti operanti nell'illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di Finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione".

Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4, D.LGS. N. 160/2006 E DELL'ART. 1 comma 1 lett A l. 150/05; VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Al ricorrente è stato addebitato un unico fatto, di per sé inidoneo ad assurgere a manifestazione sintomatica di inadeguatezza morale dei comportamenti e della personalità dell'aspirante finanziere.

Pure illogica e priva di motivazione sarebbe la prospettazione relativa ad una "contiguità", ancorché solo occasionale e sporadica, con ambienti malavitosi.

E' stata omessa ogni valutazione relativa al fatto che l'episodio contestato risale al 2009 ed è comunque antecedente all'arruolamento del ricorrente, in ferma prefissata, nell'Esercito italiano.

E' dato di esperienza comune che la personalità di un giovane possa modificarsi anche in relazione allo status assunto nell'ambiente sociale e che il conseguimento di una posizione lavorativa, sia pure precaria, possa costituire l'inizio di una nuova fase di una personalità in formazione.

Nel caso di specie, per contro, l'assenza di qualsiasi rilievo mosso in sede di accertamento attitudinale, appare sintomatica di una personalità matura e strutturata.

Sono stati violati i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Si è costituita, per resistere, l'amministrazione intimata, depositando una memoria.

Il ricorso è stato ritenuto fondato; vediamo perchè.

In punto di fatto è incontestato che l'episodio dal quale l'amministrazione ha tratto il giudizio circa la mancanza del requisito della "condotta incensurabile" risale al 2009 ed è antecedente all'incorporamento del ricorrente nell'Esercito Italiano, quale volontario in ferma prefissata.

In punto di diritto, vale altresì la pena di ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, la delicatezza e la specificità delle funzioni che gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza sono chiamati a svolgere, pur richiedendo particolare rigore nella valutazione della sussistenza dei prescritti requisiti di condotta (che sono poi quelli stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria), non escludono che il giudizio sul possesso delle qualità morali debba comunque essere effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, potendo pertanto l'esclusione dall'arruolamento disporsi soltanto laddove, da un singolo episodio di detenzione di droghe leggere, emergano sicuri indici di incompatibilità del soggetto con i compiti di istituto.

In altri termini, l'uso isolato di sostanze stupefacenti, antecedente all'arruolamentonon determina ex se ed in via del tutto ineluttabile quella dedizione alla droga che, per la sua ripetitività, sicuramente fa emergere la mancanza del "profilo" morale richiesto a coloro che si apprestano a tutelare gli interessi della collettività (Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3843).

E' ben vero che, nella giurisprudenza più recente (cfr., ad esempio, la decisione 5 marzo 2013, n. 1343 della IV^ Sezione), il Consiglio di Stato è espressamente pervenuto all'(apparentemente) opposto avviso che anche un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti possa essere considerato di per sé ostativo al possesso del requisito della condotta incensurabile.

Ma tanto, a ben vedere, il Consiglio ha fatto sulla scorta della necessità, contestualmente affermata, che la "condotta incensurabile" debba comunque formare oggetto di valutazione in relazione "alla concreta situazione di fatto".

Nel caso appena citato, ad esempio, è stata l'oggettiva gravità della vicenda richiamata dall'amministrazione (rinvenimento, all'intero delle valigie personali dei giovani coinvolti di complessivi 33,00 gr. di hashish), a supportare la validità del giudizio prognostico di carattere negativo in ordine alla futura tenuta comportamentale dell'aspirante finanziere.

Anche in questa più recente giurisprudenza, pertanto, viene in realtà riaffermata la necessità che il giudizio prognostico svolto dall'amministrazione sia congruente con la concreta situazione di fatto, dovendosi escludere che la stessa, dalle segnalazioni degli organi di Polizia e/o del Prefetto, attraverso una semplice equazione, possa dedurre sempre e comunque la mancanza del prescritto requisito di "moralità".

L'amministrazione è cioè tenuta "contestualizzare" l'episodio e, pertanto, a soppesare, oltre le caratteristiche oggettive del fatto addebitato, anche la personalità del giovane, quale si è evoluta successivamente.

Nel caso in esame, ad esempio, è stata del tutto trascurata la circostanza che il giovane Tr., dopo l'episodio segnalato dal Prefetto, è stato ammesso a prestare il servizio militare, in ferma prefissata, nell'Esercito Italiano, e che, pertanto, a tale fine, ha superato un primo giudizio attitudinale, oltre ad essere sottoposto alla disciplina propria della vita e della gerarchia militare (per un caso che presenta molteplici affinità con quello in esame, cfr. ad esempio, Cons St., sez. IV, 28.5.2013, n. 2912).

In sostanza, tutto il percorso di vita del giovane successivo all'episodio segnalato è stato totalmente ignorato quasi che lo stesso, ancorché risalente ad un epoca in cui la sua personalità era ancora in formazione, lo abbia ormai segnato per sempre.

E' evidente, pertanto, che l'amministrazione si è limitata a recepire acriticamente l'informativa di polizia, senza effettuare alcun ulteriore approfondimento, sia sull'effettiva portata dell'episodio, sia sulla condotta di vita del ricorrente, anteriore e successiva ai fatti.

Ne consegue che il provvedimento di esclusione impugnato non è assistito da idonea ed esauriente motivazione.

In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto.

Avv. Francesco Pandolfi    cassazionista

328 6090 590    francesco.pandolfi66@gmail.com 

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: