La Corte di Cassazione, con sentenza 21 ottobre 2014, n. 22352, si è espressa in merito al risarcimento danni che spetta al proprietario dell'immobile in caso di ritardata consegna da parte del conduttore.
L'art. 1590 del codice civile detta la normativa riguardante la restituzione della cosa locata da effettuare alla scadenza convenuta. Il successivo art. 1591, stabilisce poi che il conduttore in mora è tenuto a versare al locatore una ulteriore obbligazione, come risarcimento danno per la mancata disponibilità dell'immobile.
La pronuncia della Corte riguarda il caso di una richiesta di risarcimento avanzata da una società che aveva concesso alcuni locali in locazione ad una Asl. La mancata restituzione del bene locato alla scadenza aveva impedito alla società proprietaria del bene di concludere una vendita in base a una determinata offerta, costringendola a ripiegare su un'offerta di minore importo.
Il primo grado di giudizio aveva visto la condanna della Asl ma in appello la domanda di risarcimento era stata rigettata perchè la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente il nesso causale tra il ritardo nella riconsegna del bene locato e il minor importo realizzato dalla vendita.
La Corte d'appello affermava che la società avrebbe potuto accettare l'offerta di acquisto, valida fino al 15.1.2004, perché la Asl avrebbe comunque riconsegnato i locali anche se oltre la data pattuita.
Il giudizio formulato dai giudici dell'appello, osserva la Cassazione, nega la sussistenza del nesso causale con un ragionamento di tipo probabilistico, formulato ex post sulla base di elementi di cui la Società non disponeva nel momento in cui avrebbe dovuto impegnarsi a vendere l'immobile.
La Cassazione ha ritenuto quindi fondato il ricorso spiegando che nel caso di specie per valutare la sussistenza del nesso di causalità occorreva fare una valutazione ex ante, senza considerare fatti verificatisi successivamente.
Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.
Testo sentenza Cassazione 21 ottobre 2014, n. 22352