In primo grado il Tribunale di Roma aveva quantificato nel 50% la quota di spettanza alla ex coniuge della pensione erogata dall'istituto previdenziale al coniuge superstite con cui il de cuius aveva contratto matrimonio dopo aver divorziato con la sua precedente consorte.
Contro la pronuncia di primo grado hanno fatto ricorso in appello sia la ex coniuge sia la vedova ed entrambe hanno chiesto una determinazione più favorevole della propria quota di spettanza.
La Corte d'Appello ha rideterminato gli importi ed ha riconosciuto alla ex moglie divorziata una quota maggiore rispetto alla vedova, indicandola nella misura del 70%.
Il Giudice di ultima istanza ha respinto il ricorso della vedova ritenendo che la sentenza d'appello sia conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo la quale nella determinazione della quota di spettanza occorre tenere conto della durata dei matrimoni e valutare la sussistenza di criteri correttivi quali l'entità dell'assegno divorzile, la durata della convivenza prematrimoniale, le condizioni personali ed economiche.
La Corte d'Appello si è attenuta a questo criterio valutativo e, in difetto di una difformità del risultato rispetto ai criteri indicati, è precluso al giudice di legittimità di procedere ad una rivalutazione della decisione di merito circa la concreta determinazione delle percentuali.
Corte di Cassazione Ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23102