E' possibile pignorare il fondo patrimoniale se il credito per cui si procede riguarda oneri condominiali relativi ai beni del fondo stesso

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23163 del 31 Ottobre 2014. 

E' possibile pignorare il fondo patrimoniale se il credito per cui si procede riguarda oneri condominiali relativi ai beni del fondo stesso. La pignorabilità  del fondo si estende anche alle spese processuali che il condominio ha eventualmente sostenuto per avviare le azioni di recupero.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione facendo notare come i beni costituiti in fondo patrimoniale sono essi stessi per definizione destinati al soddisfacimento delle esigenze familiari e per questo vanno compresi tra quelli che a norma dell' articolo 170 del codice civile possono essere oggetto di esecuzione forzata.

La regola generale, richiamata da analoga giurisprudenza e applicata al caso di specie, è la seguente: "in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia". 

E tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia rientrano certamente quelli che riguardano il mantenimento dei beni facenti parte dello stesso fondo patrimoniale

Non rileva, conclude la Corte, "ai fini della pignorabilità, la distinzione tra spese per oneri condominiali dei beni costituiti in fondo patrimoniale e spese legali liquidate in favore del Condominio per conseguire il pagamento degli oneri condominiali". In entrambi i casi si tratta di debiti contratti per la medesima finalità.


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