ATTIVITA' DEL LAVORATORE RESA A FAVORE DI TERZI (ANCHE SE FAMILIARI) DURANTE L'ASSENZA PER MALATTIA E CON ESSA INCOMPATILE: UN ENNESIMO SI DELLA CASSAZIONE ALLA LEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (Nota alla sentenza Cass. Civ. Lav., 07 ottobre 2014 n. 21093).
Avv. Prof. Stefano Lenghi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. Civ. Lav., 07 ottobre 2014 n.21093, è stata nuovamente chiamata ad occuparsi della fattispecie del licenziamento per giusta causa del lavoratore assente per malattia sorpreso a svolgere, durante la stessa, attività a favore di terzi (anche se familiari), pronunziandosi, nel caso oggetto di disamina, per la legittimità del licenziamento.
Trattasi di una decisione, il cui orientamento si colloca nell'ambito di quella linea di pensiero ormai costante e consolidata (cf.r., fra le decisioni più recenti, Cass. Lav., 25 novembre 2013, n.26290; Cass. Lav., 06 dicembre 2012, n.21938; Cass. Lav., 29 novembre 2012, n.21253; Cass. Lav., 08 ottobre 2012, n.17094; Cass. Lav. 26 settembre 2012, n.16375), alla luce della quale l'eventuale prestazione resa dal lavoratore a favore di terzi durante la malattia non costituisce, di per sè, un illecito disciplinare concretante, nei casi più gravi, giusta causa, dovendo considerarsi (ecco l'importante principio affermato in subiecta materia!) che il lavoratore in malattia ha il dovere di non simulare fraudolentemente la malattia stessa, nonché di agire nei confronti del datore con diligenza e secondo buona fede e correttezza, ponendo in essere tutto ciò che è nelle sue possibilità per accelerare la guarigione ed astenendosi da ogni comportamento, che possa in qualche modo compromettere, ostacolare o anche soltanto ritardare la guarigione, per cui un'eventuale attività da lui prestata a favore di terzi in costanza di malattia dev'essere valutata, caso per caso, in termini di compatibilità dell'attività stessa con la realizzazione del principio testè formulato, sempreché, ovviamente, -giova ribadirlo- la malattia non sia frutto di fraudolenta simulazione.
Ma diamo un rapido sguardo alla fattispecie ed alle vicende processuali, cui la medesima ha dato luogo.
Un lavoratore in malattia, dopo essere stato sorpreso, attraverso apposite investigazioni, a prestare attività presso il negozio di elettrodomestici di un familiare, ha interposto appello avverso la sentenza, con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dal suo datore di lavoro per incompatibilità dell'attività da lui svolta con lo stato di malattia, nonché per violazione dei doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà, dovendo desumersi dal comportamento del lavoratore la consapevolezza nel medesimo di agire con dolo nei confronti del suo datore.
Con il ricorso in appello il lavoratore ha, in sostanza, sostenuto che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento, non avendo provato l'esistenza di un dolo del lavoratore nel prestare attività a favore di terzi in costanza di malattia, osservando, altresì, che il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto previsto dalla legge, era stato risolto in costanza di malattia e che le prove raccolte non riguardavano tutti gli elementi indispensabili per configurare una giusta causa di recesso.
La società convenuta, invece, sottolineando come l'istruttoria testimoniale e documentale espletata consentisse di ritenere pienamente provate le circostanze di fatto poste a base del recesso, assumeva che la fattispecie in questione era stata reiteratamente esaminata dalla Suprema Corte, che aveva ritenuto la illegittimità del comportamento del lavoratore, ove frutto di un'azione dolosa, a prescindere dalla compatibilità tra l'attività svolta e la malattia denunziata.
Con sentenza la Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame. Contro la sentenza di detta Corte di merito proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, adducendo tre motivi e lamentando, in sostanza, che:
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non poteva considerarsi contraria ai doveri inerenti il rapporto di lavoro la prestazione gratuita in favore di familiari pur in costanza di malattia, nella specie una depressione psichica ben compatibile con tale attività estranea al rapporto di lavoro ed anzi funzionale alla guarigione (nella specie, egli era stato visto dal personale incaricato svolgere piccoli lavori, quali la riparazione di un piccolo elettrodomestico, nella specie un ventilatore);
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lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia, documentata con certificato medico, costituisce motivo di licenziamento disciplinare solo ove il dipendente abbia agito simulando la malattia; si sia comportato in modo da compromettere o ritardare la propria guarigione; abbia svolto un'attività oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia, oppure l'abbia espletata in contrasto col divieto di concorrenza.
Con la sentenza che si annota la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo parzialmente inammissibili i motivi su cui si fonda nella misura in cui richiedono una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, nonché in punto di diritto infondati.
Innanzitutto, la Suprema Corte si è richiamata all'accertamento condotto dalla Corte d'Appello di Napoli, secondo cui il lavoratore si era più volte assentato per malattia (certificata non solo come depressione maggiore, ma anche come cervicobrachialgia da ernia discale) sin dal 1 febbraio 2007 e sino al momento della contestazione disciplinare del 4 luglio 2007, con sistematica presenza presso il negozio di casalinghi del fratello, prendendo atto che si trattava di patologia tale da pregiudicare una pronta guarigione, anche per lo svolgimento di attività non saltuarie, né prive di incidenza funzionale (quali la sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l'assistenza ai clienti dell'esercizio commerciale).
In secondo luogo, poi, ad avviso del Supremo Consesso, la Corte di secondo grado ha correttamente osservato che "l'attività lavorativa in questione, oltre che essere in contrasto con la denunziata patologia osteoarticolare (anche con riferimento alla riparazione di elettrodomestici), risultava in contrasto anche con la dedotta depressione, in quanto l'attività di sorveglianza "antitaccheggio" comportava la necessità di una costante focalizzazione dell'attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute e che, se gravava sul datore di lavoro la prova, nella specie ampiamente assolta, circa lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, gravava invece su quest'ultimo la prova che tale diversa attività lavorativa fosse compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti sul lavoratore ammalato, nella specie per nulla fornita".
Giova richiamare l'attenzione sul fatto che, per la Suprema Corte: 1) l'attività svolta dal lavoratore a favore del terzo era incompatibile con le due patologie da cui risultava affetto il lavoratore, proprio in relazione al fatto che, da un lato, l'attività posta in essere era tutt'altro che saltuaria, e, dall'altro, sia in relazione alla patologia della depressione che alla patologia osteoarticolare riscontrata (cervicobrachialgia da ernia discale), ambedue le patologie non potevano che incidere negativamente sulla guarigione, posto che il lavoratore attendeva ad un'attività di sorveglianza contro i furti, che lo costringeva ad una concentrazione di attenzione continua e ad intrattenere con la clientela rapporti di tipo antagonistico (attività non certo suscettibile di produrre effetti terapeutici su una patologia depressiva!), nonché ad attività di sistemazione della merce negli scaffali, di vigilanza sulla merce esposta e di assistenza ai clienti dell'esercizio commerciale, non certo coerenti con un'infermità di tipo osteoarticolare; 2) l'incompatibilità tra attività a favore del terzo ed infermità riscontrata era talmente evidente da doversi desumere che il lavoratore non poteva non essere consapevole di comportarsi in modo da pregiudicare, ostacolare o, quanto meno, ritardare la guarigione e, quindi, non poteva non essere consapevole di ledere dolosamente i doveri contrattualmente assunti di buona fede, correttezza, diligenza e fedeltà nei confronti di parte datoriale.
Non omettiamo, poi, di rammentare che, sempre in armonia con il pensiero costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza in disamina conferma che grava interamente sul lavoratore assente per malattia, sorpreso a svolgere attività a favore di un terzo, l'onere di provare la compatibilità dell'attività resa con le proprie condizioni di salute e, in particolare, la coerenza della medesima con la patologia accertata e, conseguentemente, l'inidoneità dell'attività stessa a pregiudicare, ostacolare o ritardare la guarigione.
Da ultimo, rileviamo che nessun riferimento si rinviene, nella motivazione della sentenza, ad una possibile violazione, da parte del lavoratore, del dovere di fedeltà, ovverosia, nella specie, del divieto di svolgere attività in concorrenza con il suo datore di lavoro, nulla essendo stato evidentemente eccepito sul punto da parte datoriale.
Posto quanto sopra, non si può che condividere pienamente il pensiero espresso dalla decisione de qua e, in buona sostanza, da tutto il filone giurisprudenziale che, ormai con risalenza nel tempo, ha continuato a pronunziarsi nello stesso senso sulla questione, sia pur con diverse sfaccettature in relazione alle diverse fattispecie, ma sempre confermando quelli che devono considerarsi gli assunti di principio in materia, tutti, a nostro avviso, fondati su più che validi criteri ermeneutici.
Ci sia ora consentito, a conclusione di questo nostro breve percorso elaborativo, ricapitolare in forma schematica i suddetti principi, traducendo e condensando qui di seguito succintamente il pensiero espresso dall'alto magistero giurisprudenziale sulla tematica in questione, onde fornire ai lettori (e soprattutto a coloro che, sia in veste di operatori del diritto che d'impresa, sono coinvolti nella quotidiana gestione dei rapporti di lavoro) i punti-luce da cui trarre precise linee-guida idonee ad orientarli chiaramente e correttamente nell'adozione dei loro modelli di comportamento sul piano operativo:
a)
non esiste, nell'ordinamento giuridico italiano, un divieto assoluto, per il dipendente, di prestare attività lavorativa a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia. L'eventuale prestazione resa dal lavoratore a favore di terzi durante la malattia non costituisce, pertanto, di per sè, un illecito disciplinare concretante, nei casi più gravi, giusta causa di licenziamento, dovendo considerarsi che il lavoratore ha, innanzitutto, a1) il dovere di non simulare fraudolentemente il proprio stato di malattia (così come avviene, tanto per restare in argomento, proprio quando lo svolgimento di attività a favore di un terzo sia, di per sé, sufficiente, per le modalità con cui la stessa viene prestata, a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza o, comunque, la consapevolezza, nel lavoratore, di agire con dolo nei confronti di parte datoriale), violando, così, i doveri di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà su di lui contrattualmente gravanti, e, in secondo luogo, a2) il dovere di porre in essere tutto ciò che è nelle sue possibilità per recuperare al più presto le sue energie psico-fisiche, attivandosi ed impegnandosi per accelerare la guarigione, unitamente al dovere di astenersi da ogni comportamento, che possa in qualsiasi modo compromettere, ostacolare o anche soltanto ritardare la guarigione;
b)
stante il richiamato dovere a carico del lavoratore assente per malattia, un'eventuale attività dal medesimo prestata a favore di terzi in costanza di malattia dev'essere valutata, caso per caso, in termini di compatibilità dell'attività stessa con la realizzazione del principio formulato nel suesposto punto a).
c)
alla luce di quanto argomentato nei summenzionati punti a) e b), il comportamento del lavoratore, che presta attività a favore di terzi in costanza di malattia, costituisce giusta causa di licenziamento, siccome idoneo a ledere radicalmente ed irrimediabilmente il rapporto fiduciario, ove:
c1)
l'attività, anche se resa a favore di familiari, sia da ritenersi incompatibile con lo stato di malattia (ovviamente regolarmente certificato e diagnosticato), nel senso che la patologia da cui risulta affetto il lavoratore è idonea a compromettere, ostacolare o, comunque, ritardare la guarigione. Ciò può avvenire quando l'attività resa al terzo, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della patologia certificata, nonchè alle mansioni oggetto del contratto di lavoro, sia tale da pregiudicare, ostacolare o ritardare, anche solo a livello potenziale, la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore, "con violazione di un'obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto". Per contro, la Suprema Corte ha più volte osservato che un'attività a favore di un terzo, ove svolta in modo del tutto saltuario, infrequente ed eventuale ed ove pienamente compatibile con la natura e le caratteristiche della patologia da cui è affetto il lavoratore, potrebbe avere effetti addirittura terapeutici sulla malattia piuttosto che effetti negativi sul processo di guarigione, favorendo il ripristino della piena idoneità psico-fisica e di salute in tempi più brevi, come nel caso del lavoro di tipo sportivo, ricreativo o ludico (si pensi, ad es., all'ipotesi, che ha professionalmente impegnato chi scrive, di un lavoratore in malattia, inquadrato come "quadro direttivo", operante in qualità di assistente del Vice Direttore Amministrativo di una media impresa, affetto da una comprovata ed accertata forma di stress causata da mesi di sedentario superlavoro prolungatosi in quasi tutti i giorni della settimana oltre l'orario di cena, con ipertensione arteriosa ormai costante, forti e continue emicranie, sudorazioni improvvise e reiterate tachicardie, evidenziante uno stato di comprovato esaurimento nervoso, che, essendosi talora recato, verso mezzogiorno, attraverso qualche quotidiana sana passeggiata all'aria aperta durante l'assenza dal lavoro, a far visita alla moglie nel negozio di merceria, di cui essa è titolare, vi staziona per brevissimo tempo, dandole momentaneamente una mano nel riordinare alcuni articoli mostrati alla clientela, non venduti e rimasti sul banco, prima della chiusura antimeridiana dell'esercizio, per poi tornare a casa con la moglie stessa per il pranzo. Non mi è stato, pertanto, particolarmente impegnativo convincere l'azienda da me patrocinata, sentenze alla mano, che qualche del tutto occasionale saltuaria infrequente passeggiata del lavoratore all'aria aperta per recarsi al negozio della moglie, onde aiutarla nelle brevi e leggere operazioni di riordino e chiusura dell'esercizio per poi tornare con essa a casa per il pranzo, considerato il tipo di patologia contratta dal lavoratore, oltretutto causata -nella specie- dal superlavoro aziendale…, non avrebbe potuto che sortire effetti terapeutici intesi a favorire la guarigione, per cui ho dovuto far presente alla mia assistita che sarebbe stato estremamente difficile difendere, nel giudizio di impugnativa, l'invero miope provvedimento di licenziamento per giusta causa, per la verità da essa adottato senza prima avermi consultato…. e che, nel caso di prosecuzione del giudizio stesso, il rischio di soccombenza dell'impresa avrebbe dovuto considerarsi elevatissimo!);
c2)
l'attività non sia svolta in modo del tutto saltuario o occasionale, ma comporti un continuativo o frequente apporto di energie psico-fisiche da parte del lavoratore, in quanto, in tal caso, anche un'attività, in sè e per sè, compatibile con lo stato di malattia, ove resa non saltuariamente, potrebbe spiegare effetti negativi sulla guarigione del lavoratore, compromettendola o ritardandola;
c3)
l'attività svolta a favore di terzi, anche se compatibile con lo stato di malattia, sia retribuita o compensata dal terzo, di talchè sussista una sorta di rapporto sinallagmatico tra prestazione a favore del terzo e compenso dal terzo erogato (a diversa conclusione potrebbe pervenirsi, ove il compenso si sostanziasse in una donazione veramente di modestissimo valore o in un piccolo segno di omaggio o di vantaggio economico a titolo di riconoscenza, comunque in nessun modo rapportabile ad un compenso di valore proporzionato all'attività resa). In tal caso, infatti, il lavoratore è immediatamente consapevole di tenere un comportamento in contrasto con i suoi doveri contrattualmente assunti (dovere di diligenza e fedeltà, dovere di buona fede e correttezza);
c4)
si appuri che il lavoratore abbia agito con dolo nei confronti del suo datore di lavoro. Ciò, come già si è in precedenza osservato, può avvenire quando il lavoratore abbia fraudolentemente simulato la malattia oppure quando lo svolgimento di attività a favore del terzo sia, di per sé, sufficiente a far presumere, soprattutto per le modalità con cui è stata prestata, l'inesistenza dell'infermità certificata, desumendosi, così, da tale situazione di fatto, il dolo in capo al lavoratore, ovverosia la volontà o, comunque, la consapevolezza di tenere un comportamento lesivo dei propri obblighi nei confronti del datore di lavoro (dovere di correttezza e buona fede, nonché dovere di diligenza e fedeltà nell'esecuzione del contratto di lavoro);
c5)
si accerti che l'attività svolta a favore di terzi da parte del lavoratore sia tale da potersi ritenere lesiva del divieto di concorrenza, statuito dall'art. 2105 del codice civile, che vieta al lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, così come fa divieto al lavoratore (obbligo qualificato come "dovere di riservatezza") di divulgare notizie relative all'organizzazione ed ai metodi di produzione oppure di farne uso in modo pregiudizievole per l'impresa. Tale secondo obbligo del dipendente, se vogliamo, è riconducibile nell'ambito del più generale divieto di divulgare notizie destinate a rimanere segrete o riservate o di impiegarle a profitto proprio o altrui, sanzionato, oltreché sotto il profilo civilistico, anche sul piano penalistico, dall'art.622 del codice penale. Teniamo solo, in merito, a rilevare, per la inerenza che l'aspetto in questione può presentare con la nostra tematica, che, ad avviso della Suprema Corte (cfr. Cass., 16 gennaio 1996, n.313), è, comunque, suscettibile di ledere il dovere di fedeltà anche la sola preordinazione, da parte del lavoratore, di un'attività contraria agli interessi aziendali, che sia potenzialmente produttiva di danno;
d)
mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto dello svolgimento, da parte del lavoratore, di attività a favore di un terzo durante la malattia, incombe interamente sul lavoratore assente per malattia, sorpreso a svolgere attività a favore di un terzo, l'onere di provare la compatibilità dell'attività resa con le proprie condizioni di salute e, in particolare, la coerenza della medesima con la patologia accertata e, conseguentemente, l'inidoneità dell'attività stessa a pregiudicare o ritardare la guarigione.
Milano, 04 novembre 2014
Avv. Prof. Stefano Lenghi
Testo della sentenza della Corte di CASSAZIONE, Sez. Civ. Lav., 07 ottobre 2014, n. 21093.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 6 novembre 2009, proponeva appello avverso la sentenza pronunziata in data 19 gennaio 2009 dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla (...) s.p.a, e proposta con ricorso del 18 dicembre 2007.
Deduceva che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto potersi configurare una giusta causa di recesso poiché la datrice di lavoro non aveva provato l'esistenza di un rapporto di lavoro dolosamente intrattenuto da esso appellante in costanza di malattia.
Sottolineava, altresì, che il Tribunale non aveva considerato che il licenziamento era stato intimato in costanza di malattia né che gli accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro erano inconsistenti e non rigorosi.
Precisava, dunque, che le prove raccolte non erano sufficienti a suffragare gli assunti datoriali e che non riguardavano tutti gli elementi indispensabili per configurare una giusta causa di recesso.
Concludeva, pertanto, per la riforma della gravata sentenza con integrale accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo e con condanna della datrice di lavoro alla refusione delle spese.
Ricostituito il contraddittorio, la società sottolineava come la istruttoria testimoniale e documentale espletata consentisse di ritenere pienamente provate le circostanze di fatto poste a base del recesso.
Precisava, altresì, che la fattispecie in questione era stata reiteratamente esaminata dal Giudice di legittimità che aveva ritenuto la illegittimità della condotta a prescindere dalla compatibilità tra l'attività svolta e la malattia denunziata. Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza depositata il 24 dicembre 2010, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame compensando le spese.
Per la cassazione propone ricorso il (...) affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la società (...) con controricorso.
Motivi della decisione
1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 245, 252, 416 n. 3, 420, commi 5 e 7, 421 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
Lamenta che la sentenza di primo grado ammise la testimonianza di soggetto (... ) non indicato come testimone dalla società, in contrasto con i principi processuali di cui alla rubrica.
Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto censura dinanzi al giudice di legittimità l'attività processuale svolta dal giudice di primo grado, in contrasto col principio che la nullità degli atti si risolve in mezzo di impugnazione da devolvere al giudice d'appello, circostanza di cui l'attuale ricorrente non fornisce alcun elemento.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2110, 2118 e 2119 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che non poteva considerarsi contraria ai doveri inerenti il rapporto di lavoro la prestazione gratuita in favore di familiari pur in costanza di malattia, nella specie una depressione psichica ben compatibile con tale attività estranea al rapporto di lavoro ed anzi funzionale alla guarigione; che nella specie egli era stato visto dal personale incaricato svolgere piccoli lavori (quali la riparazione di un piccolo elettrodomestico, nella specie un ventilatore).
Evidenzia che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore assente per malattia, documentata con certificato medico, costituisce motivo di licenziamento disciplinare solo ove il dipendente abbia agito simulando la malattia; si sia comportato in modo da compromettere o ritardare la propria guarigione; abbia svolto un'attività oggettivamente incompatibile con lo stato di malattia, oppure l'abbia espletata in contrasto col divieto di concorrenza.
3. - Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che la prova testimoniale aveva consentito di ritenere provati gli assunti datoriali e smentita la ricostruzione del (...) che, peraltro, neppure aveva chiesto che fossero disposti accertamenti tecnico sanitari per valutare i suo stato di salute e la compatibilità delle attività svolte con la malattia denunciata, dimenticando che l'onere della prova, in tali casi, gravava sul datore di lavoro e non certo sul lavoratore.
4. - I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il resto infondati.
Inammissibili nella misura in cui richiedono a questa Corte una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie.
Infondati posto che la Corte partenopea ha accertato, sulla base delle relazioni del personale dì vigilanza incaricato e delle testimonianze escusse in primo grado, che il lavoratore si era più volte assentato per malattia, ed in particolare, a seguito del suo trasferimento a Milano, avvenuto il 12.1.07, sì era assentato per malattia (certificata non solo come depressione maggiore, ma anche come cervicobrachialgia da ernia discale) sin dal 1.2.07 e sino al momento della contestazione disciplinare del 4.7.07, con sistematica presenza presso il negozio di casalinghi del fratello, tale da pregiudicare una pronta guarigione, anche per lo svolgimento di attività non saltuarie né prive di incidenza funzionale (quali la sistemazione della merce negli scaffali, la vigilanza sulla merce esposta, l'assistenza ai clienti dell'esercizio commerciale).
Ha inoltre correttamente osservato che l'attività lavorativa in questione, oltre che ad essere in contrasto con la denunciata patologia osteoarticolare (anche con riferimento alla riparazione di elettrodomestici), risultava in contrasto anche con la dedotta depressione, in quanto l'attività di sorveglianza "antitaccheggio" comportava la necessità di una costante focalizzazione dell'attenzione e di contatti anche antagonistici con persone non conosciute e che, se gravava sul datore di lavoro la prova, nella specie ampiamente assolta, circa lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente ammalato, gravava invece su quest'ultimo la prova che tale diversa attività lavorativa fosse compatibile col suo stato di malattia e comunque coerente con gli obblighi pacificamente gravanti sul lavoratore ammalato, nella specie per nulla fornita.
Trattasi di accertamenti di fatto, congruamente e logicamente motivati dalla Corte d'appello, non specificamente contestati dall'attuale ricorrente.
5. - Il ricorso deve dunque respingersi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi, oltre spese generalità accessori di legge.