di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 23432 del 4 Novembre 2014. E' legittimo negare il risarcimento del danno da sinistro stradale ai parenti del defunto non residenti in Italia? Secondo la Suprema corte assolutamente no: la decisione del giudice del merito, analizzata nel commento in oggetto, avrebbe infatti violato uno dei principi fondamentali della Costituzione (art. 2) nonché l'art. 16 delle preleggi (rubricato "trattamento dello straniero", il quale prevede il c.d. "principio di reciprocità" secondo il quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili e politici, in Italia, solo a patto che il suo Stato di origine preveda le stesse tutele nel suo ordinamento). La tutela dei diritti fondamentali - come, appunto, quello alla vita, alla salute e all'incolumità personale - "deve essere assicurata senza alcuna disparità di trattamento a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza italiana, comunitaria o meno".
Per la Cassazione l'art. 16 delle preleggi, ancora vigente, deve essere interpretato alla luce dei principi che attualmente regolano l'intero ordinamento giuridico italiano, non in maniera restrittiva; in particolare in modo costituzionalmente orientato, data la presenza dell'art. 2 Costituzione che assicura la tutela integrale dei diritti c.d. inviolabili. Se la lesione dell'integrità fisica dello straniero, come nel caso di specie - dovuta a un investimento stradale - è avvenuta in Italia, allora il giudice italiano dovrà provvedere affinchè sia risarcito il danno spettante agli aventi causa, danno liquidato in patrimoniale e non. Soggetto chiamato a risarcire il danno potrà quindi essere sia la compagnia assicuratrice del mezzo incriminato che il fondo vittime della strada nei casi previsti dalla legge. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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