La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 10310/2004) ha stabilito che "l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato e, peraltro, dopo la mancata notifica, dell'estratto contumaciale a causa dell'evento, è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare né la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza".
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