La tutela contro le immissioni che superano la normale tollerabilità spetta anche a chi ha costruito abusivamente. Anche se ha violato le norme sulle distanze e sulle vedute. Parola di Cassazione.
La Corte (Sentenza 23419/2014) ha chiarito che l'eventuale illegittimità dell'edificazione non può essere considerata come un concorso colposo del danneggiato e neppure può diventare una sorta di esimente per l'autore delle immissioni come è stato invece erroneamente ritenuto dai giudici della Corte d'Appello.
La violazione di norme urbanistiche può comportare solo l'applicazione di sanzioni penali e amministrative ma non può certo pregiudicare i diritti connessi alla proprietà del bene.
Nel caso di specie il tribunale di Potenza aveva accolto una domanda ex articolo 844 del codice civile con cui il proprietario di un appartamento aveva chiesto la rimozione di una canna fumaria di proprietà del vicino da cui provenivano immissioni di fumo.
In appello la sentenza veniva ribaltata perché si rilevava che le immissioni erano dovute piuttosto alla illegittima edificazione posta in essere dall'attore che aveva costruito a soli 80 centimetri di distanza dal preesistente fabbricato dei convenuti e dal relativo comignolo.
Sarebbero state illegittime anche le aperture di vedute attraverso le quali poi si sarebbero propagate le esalazioni di fumo.
I giudici della Corte d'Appello avevano anche sminuito il contenuto di una consulenza tecnica d'ufficio affermando che la stessa si sarebbe basata solo su valutazioni empiriche.
La Corte di Cassazione ha nuovamente ribaltato il verdetto chiarendo non solo che si debbano tenere distinte le violazioni di norme urbanistiche dalla violazione di norme che tutelano il diritto di proprietà, ma che anche il proprietario di un immobile che ha violato le norme sulle distanze tra le costruzioni e sulle vedute può ottenere una tutela contro le immissioni intollerabili. Fermo restando che l'altra parte, se ritiene di aver subito una lesione del proprio diritto dominicale, per via della nuova costruzione, può ottenere adeguati provvedimenti anche risarcitori.
Il fatto che il proprietario del comignolo abbia deciso di non avvalersi delle tutele riconosciutegli dagli articoli 873 e 905 del codice civile, tollerando la sopraelevazione a distanza non regolare e l'apertura delle vedute non può autorizzarlo a continuare un'attività che in precedenza non creava ma che, dopo la costruzione, è diventata lesiva del diritto di godimento della proprietà del vicino nella sua mutata consistenza.
Oltretutto l'articolo 844 del codice civile ha lo scopo di tutelare il diritto costituzionalmente garantito alla salute che deve considerarsi preminente in una controversia di questo tipo
Per quanto riguarda poi gli aspetti relativi all'accertamento peritale la Cassazione esprime perplessità sulla motivazione che ha indotto i giudici di appello a discostarsi dall'elaborato peritale che hanno genericamente indicato come "piuttosto empirico". Una motivazione che la Cassazione definisce "palesemente criptica" dato che non si spiegano le ragioni che hanno indotto il giudice a disattendere gli esiti della CTU. Del resto, aggiunge la Corte, se ci fossero stati dubbi anche il giudice d'appello avrebbe potuto sentire a chiarimenti il consulente d'ufficio o disporre accertamenti integrativi.
Cassazione Civile testo Sentenza 23419/2014