L'agente intervenuto per i controlli confermava che l'imputato stava effettivamente mangiando nell'abitazione del vicino e che l'abitazione dello stesso era davvero priva di gas.

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com

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Immagine di copertina: opera d'arte di Giuseppe Pecoraro- Favara- Agrigento-

Davvero singolare e degno di attenzione anche per il richiamo al c.d. principio di offensività è  il provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone, nella persona del GOT Avv. Daniela Possenti, nel mese di settembre 2014.

La vicenda vede come protagonista un uomo ristretto agli arresti domiciliari che finiva per essere giudicato dinanzi al Tribunale di Frosinone per il reato di evasione di cui all'art. 385 codice penale.

L'imputato veniva giudicato in contumacia e la prova dell'evasione era offerta unicamente dalla testimonianza di un agente che aveva effettuato il controllo presso l'abitazione dell'imputato, per verificarne la presenza in casa.

L'agente raccontava che, giunto presso l'abitazione dell'uomo, dopo aver suonato più volte il campanello, si accorgeva che nella serratura della porta erano inserite le chiavi.

Di li a poco, dall'appartamento di un vicino, usciva l'imputato che riferiva di trovarsi li per mangiare in quanto era rimasto senza il gas per cucinare.

Il teste confermava che l'imputato stava effettivamente mangiando nell'abitazione del vicino e che l'abitazione dello stesso era davvero priva di gas.

Il giudicante nell'affrontare il caso ha si ritenuto che la condotta dell'imputato pur potendo configurare in astratto il reato di evasione, mancasse delle caratteristiche di "offensività

" dato che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari aveva avuto un carattere di "marcata temporaneità" e l'imputato aveva anche l'intenzione di farvi ritorno dopo poco tempo.


Secondo il magistrato andava anche considerata la contiguità dei due appartamenti e la circostanza che in quello dell'imputato era effettivamente finito il gas per cucinare.

In conclusione a parere del GOT l'azione posta in essere dall'imputato era priva dell'elemento psicologico del reato perché i motivi che lo avevano spinto ad allontanarsi da casa erano legati unicamente alla necessità di cucinare al fine di sostentarsi e all'impossibilità di farlo a casa sua. 

L'uomo è stato così assolto ai sensi dell'art. 530, II comma codice di procedura penale perché il fatto non sussiste.

Qui sotto il testo della sentenza.

Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto

Mediatore Borlaw- sede operativa di Taranto - Via Mignogna n.2 / 74100 Taranto

Tel. e fax 099.4539733 - E-mail barbara.pirelli@gmail.com

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Proc. N.                    ………

Sentenza n. ----   /2014     …..

Depositata …….…  ………..

Irrevocabile il … … ………..

N. ……… ……Reg. Esecuz.

N. … …… …. Camp. Penale

Fatta scheda il …  ………….

 

Tribunale di Frosinone

sezione penale

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale di Frosinone, sezione penale, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Avv. Daniela Possenti nell'udienza del giorno.......settembre 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

pubblicata mediante lettura del dispositivo, nel processo penale nei confronti di:

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 385 co. 3° c.p. perché, trovandosi agli arresti domiciliari nell'abitazione sita in ______, se ne allontanava arbitrariamente.

In _______, acc.to il _______ 2009;

 

con le conclusioni del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, di cui al verbale d'udienza.

 

 

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del _____, la Procura della Repubblica di Frosinone citava a giudizio l'imputato dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale veniva dichiarata la contumacia dell'imputato, ammessi i mezzi di prova, escusso il teste del PM e le parti concordemente rinunciavano all'escussione dell'altro teste.

All'udienza del settembre 2014 si dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e si invitavano le parti alle conclusioni, come da verbale di udienza.

Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.

Ritiene il Giudice che - all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta - non possa essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, in quanto non si ravvisa nel fatto ascritto al ______ uno degli elementi costitutivi del reato per cui si procede, non essendo stata provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato (dolo generico).

Il teste ha riferito che, in data ______ 2009, verso le ore ____,   aveva proceduto al controllo dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari presso l'abitazione sita in ______________.

Giunto al piano dove abitava il prevenuto, aveva suonato senza ottenere risposta ed aveva notato le chiavi inserite nella serratura della porta. Dall'appartamento a fianco, di proprietà di _____________, era uscito l'imputato che aveva riferito di stare mangiando dal vicino in quanto era rimasto senza gas per cucinare.

Il teste riferiva di aver constatato che l'imputato effettivamente stava mangiando dal vicino e che la casa del prevenuto era priva di gas.

Pertanto, era accaduto che l'imputato, ristretto in regime di arresti domiciliari, a seguito di Sentenza emessa in data ____________ dalla _____________, in data _____ era stato trovato fuori dall'abitazione.

​Ora.

Non vi è dubbio che dagli atti emerga un allontanamento dell'imputato dalla propria abitazione, in violazione della misura cui era sottoposto ed in assenza di autorizzazione. Tale allontanamento è astrattamente idoneo ad integrare il reato di evasione, per come chiarito dal costante insegnamento della Suprema Corte.

Per giurisprudenza costante, "La fattispecie criminosa dell'evasione ex articolo 385 c.p., comma 3 e' integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioe' l'esigenza dell'amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della liberta' personale, realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, puo' essere offeso con qualsiasi modalita' esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l'esigenza di effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessita' o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa (Cass. n. 11679/2012)

"Quanto al profilo soggettivo, e' risaputo che il reato di evasione non e' a dolo specifico, essendo sufficiente, per la sussistenza di tale elemento, la consapevolezza e volonta' del reo di usufruire di una liberta' di movimento, vietata dal precetto penale, voluta anche come fine a se stessa" (Cass. n. 46311/2012).

Occorre, nel caso in esame, valutare l'offensività della condotta posta in essere dal prevenuto.

Sussiste all'evidenza la  mancanza di offensivita' del fatto, in relazione al dedotto carattere di marcata temporaneita' dell'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari e dalla sua intenzione di farvi ritorno dopo poco tempo, la contiguità dei due appartamenti e la verificata assenza di gas.

A seguito dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è emerso che l'imputato era nell'appartamento del vicino a mangiare in quanto la propria abitazione era priva del gas per cucinare.

La necessità di cucinare al fine di sostentarsi e l'impossibilità di cucinare in quanto l'abitazione del prevenuto era priva di gas consentono di nutrire dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

p.q.m.

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Frosinone,  __ settembre 2014

Il Giudice

Daniela Possenti

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