Indice della guida sul divorzio
Dal 2014, per le coppie che decidono di dirsi addio consensualmente, può bastare recarsi dal sindaco senza passare dal tribunale. È una delle novità principali introdotte nel sistema dal c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014), convertito in legge n. 162/2014, con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di separazione e divorzio, snellendo il lavoro delle cancellerie ed evitando di ingolfare le aule giudiziarie. La procedura introdotta dalla riforma è molto semplice.
Separazioni e divorzi in comune
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Secondo il disposto dell'art. 12 del decreto, infatti, i due coniugi potranno presentarsi di fronte al sindaco del comune di residenza (di almeno uno di loro) o presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite.
La procedura
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Il primo cittadino, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi personalmente (e con l'eventuale e facoltativa assistenza di un avvocato) farà sottoscrivere l'accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale, a far data dalla conclusione dell'atto.
Fatta eccezione per l'accordo inerente la modifica delle condizioni di separazione e divorzio (che acquisisce immediato valore), per le altre ipotesi è previsto, tuttavia, un doppio passaggio procedurale.
Sulla base delle modifiche apportate al decreto in sede di conversione, al fine di concedere alla coppia un po' di tempo per riflettere, il sindaco dovrà fissare, infatti, un termine minimo di trenta giorni, decorsi i quali i coniugi dovranno comparire innanzi a lui per confermare l'accordo, a pena di mancata conferma.
È importante chiarire che la procedura in esame non incide assolutamente sul decorso del tempo necessario per ottenere il divorzio, una volta conclusa la separazione.
È importante, altresì, sottolineare che, oltre al divieto di inserire nell'accordo patti di trasferimento patrimoniale, la procedura incontra altri limiti.
Non è applicabile, infatti, in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Quando ricorrere alla negoziazione assistita
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In tal caso, i coniugi potranno ricorrere alla "negoziazione assistita": tale istituto, introdotto dalla riforma, consente, infatti, alla coppia di separarsi, sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio ovvero di modificare le condizioni di separazione o di divorzio prefissate, con l'assistenza di uno o più legali di fiducia, anche in presenza di figli, previo nulla osta del procuratore della Repubblica.
NB: ll secondo comma dell'articolo 6 del D.L. 132/2014 (convertito con legge 162/2014), stabilisce tra le altre cose che: "In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo".