Si erano solo limitati ad abbaiare rabbiosamente e a correre verso la sua direzione, ma l'uomo, destinatario della condotta dei tre cani, comprensibilmente impaurito, nel tentativo di allontanarsi precipitosamente cadeva a terra fratturandosi una caviglia.
Al proprietario, che li aveva liberati dal recinto senza guinzaglio né museruola, il giudice di pace di Messina prima e il Tribunale poi avevano addebitato la condanna alla pena dell'ammenda oltre al risarcimento del danno a causa della negligenza colpevole nella custodia degli animali.
Chiamata a intervenire sulla vicenda, la Cassazione confermava la condanna in via definitiva, addebitando al padrone, per via della pessima custodia degli animali, la frattura subita dal danneggiato.
Non considerando ammissibili le doglianze dell'imputato circa la mancata prova della proprietà dei cani e l'assenza del nesso eziologico tra l'omessa custodia degli stessi e la lesione patita dalla persona offesa, la S.C. (sezione feriale penale), nella sentenza n. 46306 depositata il 10 novembre 2014, ha ritenuto, invece, entrambi gli elementi provati.
Come osservato dai giudici di merito, anche la Cassazione ha ritenuto evidenti, infatti, sia l'attribuzione della proprietà degli animali, considerato che gli stessi erano nella disponibilità dell'imputato, il quale aveva, peraltro, ammesso di dare loro da mangiare e di prendersene cura, sia il nesso causale tra l'omessa custodia dei tre quadrupedi, lasciati liberi senza guinzaglio né museruola su un terreno liberamente accessibile, e le lesioni subite dal danneggiato.
Cassazione penale testo sentenza 10 novembre 2014, n. 46306