di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 23899 del 10 Novembre 2014.
Nel caso di specie il Comune ricorre avverso la sentenza di merito che ha disposto l'annullamento di dieci verbali di contravvenzione, notificati a seguito di violazione del divieto di transito per i veicoli nelle corsie preferenziali dedicate ai mezzi pubblici.
Nel merito veniva contestata non tanto la violazione in sé quanto le modalità, utilizzate dalla pubblica amministrazione, che hanno condotto all'irrogazione stessa; in particolare, l'uso di strumenti di videoripresa, alla stregua degli strumenti utilizzati a presidio delle aree coperte da interdizione o limitazione d'accesso (ad esempio, zone a traffico limitato e aree pedonali).
La Suprema corte ha accolto il ricorso, disattendendo la tesi adottata dal giudice del merito. Le corsie preferenziali, per espressa previsione dell'art. 201 comma 1bis codice della strada, sono normativamente equiparate alle ztl sotto tutti i punti di vista: sia in merito alle modalità di contestazione dell'infrazione (che può anche non essere immediata) sia circa la possibilità di utilizzo di dispositivi di videosorveglianza.
Infatti "tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l'entrata in vigore della lettera g) del comma 1bis dell'art. 201 codice della strada (è questo il caso in oggetto, in cui l'installazione è avvenuta in epoca precedente rispetto alla normativa richiamata dalla resistente) consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate".
Non occorre quindi alcun'altra specifica autorizzazione per il legittimo presidio delle zone contestate.
Cassazione: testo della sentenza 23899/2014