Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24004 dell'11 Novembre 2014.

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24004 dell'11 Novembre 2014. 

L'attribuzione di una pensione di previdenza o di assistenza sociale ha presupposti e finalità differenti, sebbene la categoria da tutelare sia la stessa (nel caso di specie, persone affette da cecità congenita o sopravvenuta). Per tale motivo, la Suprema Corte, data la natura specifica ed eccezionale della normativa di cui è dubbia l'interpretazione, conferma come non sia possibile estendere per analogia la normativa inerente i trattamenti assistenziali a una situazione che prevede (la revoca dei) benefici di tipo previdenziale (come nel caso in oggetto).

Finalità della pensione assistenziale è infatti quella di integrare il reddito del soggetto colpito da cecità - c.d. mancato guadagno - il quale deve versare in stato di bisogno. La quantificazione del bisogno economico (calcolato sulla base del reddito ai fini IRPEF) e il non superamento della soglia determinata per legge, è dunque requisito indispensabile per ottenere tale forma di pensione integrativa. Al contrario, la pensione previdenziale prescinde dall'eventuale recupero del mancato guadagno da parte del soggetto interessato, essendo anzi sua finalità ultima quella di favorire l'inserimento - o il reinserimento - del cieco nel mondo del lavoro, "evitando che al reperimento di un'attività lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione"

Nel caso di specie l'interessato ha lamentato violazione di legge per mancata estensione della normativa regolante il percepimento di pensione previdenziale alla propria situazione, a carattere assistenziale. Per i motivi sopra esposti - di cui è stata data estrema sintesi, invitando il lettore ad approfondire l'argomento dando lettura diretta della sentenza - il ricorso è stato rigettato. 


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