La tutela del passeggero nel caso di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 1681 codice civile

Avv. Chiara Valente del Foro di Trieste;

Email:chiara.valente.it@gmail.com

Trasporto pubblico, infortuni e risarcimento ai passeggeri. 

E' di comune esperienza che l'automobilista che alla guida del proprio mezzo di trasporto privato si renda responsabile di un sinistro che causa danni a cose e/o persone, debba rispondere economicamente. E' altrettanto noto che vi è all'uopo un obbligo di assicurazione, per cui in linea generale l'assicurazione del responsabile,  è chiamata a risarcire gli eventuali danni cagionati dal proprio assicurato a terzi.

Tuttavia, non vi è altrettanta informazione riguardo a quali siano i diritti di quella molteplicità di soggetti che, per i più svariati motivi, prediligono per i loro spostamenti i mezzi di trasporto pubblici, e come naturale conseguenza, sono comunque soggetti agli innumerevoli rischi correlati alla circolazione su strada.

La tutela del passeggero ai sensi dell'art. 1681 codice civile e la nullità delle clausole limitative della responsabilità

Al proposito, si evidenzia come l'art. 1681 codice civile sia volto a tutelare proprio tali categorie di utenti della strada, e per l'appunto, disciplini la responsabilità del vettore, specificando che "salva la responsabilità per il ritardo o per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto (disciplinata dall'art. 1218 c.c., responsabilità del debitore), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salvo provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

Non meno, al secondo comma, la norma in questione specifica come "sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore, chiarendo espressamente l'estensione del precetto normativo anche ai contratti di trasporto gratuito".

Orbene, andando ad analizzare la sopraindicata norma, in chiave giurisprudenziale, si potrà appurare che la presunzione in essa contenuta, non costituisca una forma di responsabilità oggettiva,  per la quale salvo prova di un evento fortuito imprevedibile non vi sarebbe scampo per il vettore, bensì rappresenta una semplice presunzione di colpa, superabile ogni qualvolta il vettore dimostri che l'infortunio del passeggero è avvenuto in assenza di un vincolo di causalità con il trasporto (si veda Cass. civ., n. 9409/2011).

Perciò, il viaggiatore che abbia subito un danno a causa del trasporto, ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso e la corsa medesima (essendo egli tenuto ad indicare le cause specifiche di verificazione dell'evento), così come incomberà sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico, gravante ai sensi dell'art. 1681 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile secondo la normale diligenza.

Ed è così che, quindi, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità opera quando sia provato il nesso eziologico tra il sinistro occorso al viaggiatore e il trasporto, mentre diversamente, questa sia esclusa quando l'evento dannoso sia riconducibile al fatto stesso del viaggiatore, per una propria imprudenza in relazione alla salvaguardia della propria incolumità (Cass. civ. n. 3285/2006).

Una precisazione in merito al trasporto di cortesia

Peraltro, si appalesa come la norma che qui ci occupa, in ogni suo comma, vada a delineare una forma di responsabilità di carattere generale, e come tale, applicabile a tutti i soggetti che da tale circolazione subiscono un danno, e quindi, anche in relazione al trasporto contrattuale gratuito.  

Sul punto, è però opportuno precisare come, il trasporto "amichevole/di cortesia", secondo  la più autorevole  giurisprudenza, debba più verosimilmente inquadrarsi nella responsabilità per circolazione di veicoli, disciplinata dall'art. 2054 codice civile, e quindi, come tale forma di responsabilità non possa prescindere da una valutazione del dolo o della colpa per condotta imprudente o imperita ( sul punto, si veda Cass. civ., n. 22336/2007; e ancora, Cass. civ. n. 23918/2007).

Un tanto, poiché nella circolazione di veicoli, il trasporto di cose per motivi di cortesia è caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi vincolo negoziale per il soggetto che lo esegue, a differenza del trasporto gratuito che ha natura negoziale, motivo per il quale, non potrà applicarsi l'art. 1681 né l'art.1693 del codice civile (Cass. civ., n. 13130/2006).

Avv. CHIARA VALENTE

Via Fabio Severo, 21 - 34133 TRIESTE

Tel. 040 7600477 - Fax. 0403478660

chiara.valente.it@gmail.com

chiara.valente@pectriesteavvocati.it


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: