Avv. Francesco Pandolfi cassazionista
provvidenze a favore dei perseguitati della politica razziale del fascismo e degli ex deportati
Le leggi razziali fasciste furono provvedimenti legislativi e amministrativi varati in Italia tra il 1938 e il 1945, prima dal regime fascista poi dalla Repubblica Sociale Italiana, rivolti prevalentemente, ma non solo, contro le persone di religione ebraica.
Secondo tale legislazione era ebreo chi era nato da genitori ebrei, da un ebreo e una straniera, da madre ebrea in condizione di paternità ignota oppure chi, avendo un genitore ariano, professasse la religione ebraica.
Come è storicamente noto, la premessa di tale legislazione fu la supposta appartenenza della razza italiana alla immaginaria razza ariana.
Che cos'è, oggi, il vitalizio di benemerenza per i perseguitati politici antifascisti e razziali?
Se la storia di una famiglia è legata in qualche modo alle persecuzioni razziali dal 1938 al 1943 e alle derivazioni di tale leggi a cura dei fascisti e nazisti dall'8 settembre del 1943 al 24 aprile del 1945, si può presentare una domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Commissione provvidenze ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
La legge 96/55 concede assegni vitalizi di benemerenza a favore di cittadini italiani, perseguitati politici fino all'8 settembre 1943, perseguitati razziali dal 7 luglio 1983 al 25 aprile 1945, persone che abbiano perso la capacità lavorativa non inferiore al 30%, soggetti che abbiano subito atti di violenza o sevizie per opera del regime fascista.
Che cosa sono gli atti di violenza?
Rientrano nella nozione le violenze morali, la preclusione dell'accesso alla scuola pubblica, l'allontanamento dalla scuola pubblica, la compressione della libertà allo studio, la compressione della libertà al lavoro, l'abbandono della propria casa, la vendita del mobilio di casa, l'induzione o costrizione alla chiusura di negozi o attività, l'esilio, la vita clandestina, la costrizione al lavoro coatto, qualsiasi azione lesiva proveniente dall'apparato statale e finalizzata a ledere la persona nei suoi diritti inviolabili.
La legge 932/80 concede assegni vitalizi di benemerenza, pari al minimo della pensione sociale, a favore di cittadini italiani, perseguitati politici e/o razziali fino all'8 settembre 1943 ( esclusa la persecuzione nazista ), a soggetti che abbiano raggiunto l'età pensionabile o siano inabili al lavoro o ai loro familiari superstiti nel caso abbiano subito atti di violenza o sevizie ad opera del regime fascista.
Questa legge prevede la copertura assicurativa dei contributi figurativi ai cittadini italiani, ai perseguitati politici e/o razziali fino all'8 settembre del 1943 escluso la persecuzione nazista, coloro che avessero raggiunto l'età lavorativa ( 14 anni ) nel periodo luglio 1938 - aprile 1945.
Si può presentare sia una domanda diretta che indiretta.
La prima può essere presentata senza limiti di tempo da cittadini italiani, in passato perseguitati o discriminati dalla legislazione razziale dal 1938 al 1945, ed abbiano raggiunto l'età pensionabile; anche i figli e i coniugi superstiti dei perseguitati, raggiunta l'età pensionabile, possono presentare domanda per le persecuzioni subite dai congiunti ( il limite per costoro - rispetto ai diretti perseguitati- è rappresentato dal reddito, che deve essere inferiore ad euro 11.000,00 ).
Che cosa sono, oggi, le provvidenze in favore dei deportati nei campi di concentramento nazisti?
Nel caso in cui una famiglia sia legata alle tragiche vicende delle deportazioni in campi di sterminio o alle misure persecutorie nazionalsocialiste, si può presentare una domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze Commissione per le provvidenze ai deportati.
La legge 791/90 riconosce un assegno vitalizio di indennizzo a cittadini italiani deportati in campo di sterminio o colpiti da misure persecutorie nazionalsocialiste, oppure in favore dei loro superstiti ( genitori, figli e coniuge ) in grado di dimostrare la deportazione del familiare attraverso l'elenco della Gazzetta Ufficiale del 1963 atti notori, copie di articoli o parti di libro pubblicati sulla deportazione ( Libro della Memoria L. Picciotto Fargion ).
La legge 94/94 concede un assegno vitalizio di indennizzo al coniuge di un deportato o ex deportato, deceduto, mentre i figli per ricevere il vitalizio per il genitore deportato devono avere un reddito che non superi euro 11.000,00 circa.
I figli eredi che hanno un reddito compatibile con il ricevimento del vitalizio di reversibilità, riceveranno un vitalizio unico da dividersi.
Avv. Francesco Pandolfi
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