A cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it
Cassazione Civile, sezione I, 11.11.2014 n. 24001
FATTO
Una coppia di coniugi italiani, non potendo avere figli, è ricorsa alla tecnica della surrogazione di maternità in conformità alla Legge Ucraina che consente la pratica del c.d. "utero in affitto". Giunti in Italia con il neonato, la coppia presenta all'anagrafe del Comune della propria città il certificato di nascita rilasciato in Ucraina.
A causa di forti sospetti sulla veridicità della dichiarazione di nascita, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni chiese che fosse dichiarato lo stato di adottabilità del minore. Infatti, la signora aveva subito una isterectomia mentre il signore era affetto da oligospermia.
Il Tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale per il minore e lo affida ai Servizi Sociali con collocazione presso gli apparenti genitori.
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Nel corso del giudizio di primo grado, la Signora dichiara di non essere madre biologica del minore e che il concepimento è avvenuto ricorrendo alla surrogazione di maternità in conformità alla Legge Ucraina.
Il Tribunale, dopo aver accertato con consulenza tecnica d'ufficio che anche il signore non è il padre biologico del minore, ne dichiara lo stato di adottabilità, sospende i coniugi dall'esercizio della potestà, nomina un tutore e dispone il collocamento del minore presso altra coppia.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il tribunale prende atto che:
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nel corso del giudizio si è accertato che entrambi i coniugi non sono genitori biologici del minore;
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la pratica della maternità surrogata è vietata dall'art. 14 della Legge n. 40 del 19.02.2004;
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la Legge Ucraina consente di ricorrere alla tecnica dell'utero in affitto ma a condizione che gli ovociti non appartengano alla donna che esegue la gestazione e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia.
Il Tribunale per i Minorenni affermava, quindi, che il contratto di surrogazione di maternità era da considerarsi nullo anche per la legge Ucraina.
GIUDIZIO D'APPELLO
La Corte d'Appello respinse il ricorso della coppia di coniugi sostenendo, tra le altre cose, che il certificato di nascita ucraino non poteva essere riconosciuto in Italia in quanto contrario all'ordine pubblico atteso che la Legge n. 40 vieta la surrogazione di maternità. Il minore, quindi, nato in ucraina e accudito dalla coppia, non era assistito né dai genitori né dai parenti. Ne conseguiva, pertanto, l'accertamento dello stato di abbandono ed infine la dichiarazione di adottabilità.
RICORSO IN CASSAZIONE
Anche la Cassazione respinge il ricorso della coppia di coniugi.
In particolare la Corte sostiene che " è esatto che l'ordine pubblico non si identifica con le semplici norme imperative ma con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico. E' invece inesatto affermare che questi principi si identifichino con i valori condivisi della comunità internazionale che il prudente apprezzamento del Giudice non può trascurare, armonizzandoli col sistema intero. L'ordine pubblico internazionale è il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri a protezione della sua coerenza interna; dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori propri".
Il divieto di surrogazione materna, quindi, per la Corte è di ordine pubblico e non contrasta con la tutela del preminente interesse del minore. Il superiore interesse del minore è realizzato " attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando all'istituto dell'adozione la realizzazione della genitorialità disgiunta dal legame biologico".
avv. Cristina Bassignana