di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 24472 del 18 Novembre 2014. Estensore Dott. Marco Rossetti.
L'art. 2054 codice civile in tema di investimento del pedone da parte dell'automobilista pone a carico di quest'ultimo una presunzione di colpa iuris tantum - che ammette, cioè, la prova contraria. Per questo, spiega la Cassazione, spetta al conducente del mezzo provare che il pedone si è comportato in modo anomalo e imprevedibile, infrangendo una o più regole del Codice della strada, comportandosi in un modo tale da rendere inevitabile l'impatto.
Tale prova può valere, se non per una discolpa totale, quanto meno a fondare un concorso di colpa a carico dell'investito.
Nel caso di specie il conducente ha allegato la circostanza che il pedone avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali; ma tale comportamento non è di per sé idoneo ad escludere la responsabilità dell'autista.
Secondo la Corte per vincere la presunzione di colpa del conducente, occorre dimostrare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla direzione di marcia del veicolo investitore.
La corte chiarisce in particolare che:
1. Il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente e imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
2. la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di questo;
3. La violazione di una regola di condotta da parte del pedone è sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso ex articolo 1227 c.c. nella causazione del sinistro.
Nel caso di specie il giudice del merito ha erroneamente applicato un concorso di colpa al 50% sulla base del fatto che vi erano delle oggettive difficoltà a definire la dinamica dell'incidente. La motivazione della sentenza, impugnata dal pedone, risulta viziata da contraddittorietà e violazione di legge, giacché le regole processuali stabiliscono una presunzione relativa a carico del conducente, presunzione che non è stata sconfessata da alcuna precisa prova contraria.
Nel rinviare alla corte d'appello di Perugia la Cassazione da le seguenti raccomandazioni:
1. Si deve tenere conto del fatto che l'insufficienza di prova della colpa del pedone ridonda a svantaggio del conducente;
2. va accertato se nel caso di specie vi è la prova di una condotta colposa del pedone e in cosa consiste;
3. va eventualmente ripartita la responsabilità in base ai criteri dettati dall'articolo 1227 comma 1 del codice civile e cioè "dapprima spiegando adeguatamente quale delle colpe concorrenti debba intendersi più grave, e quali conseguenze delle rispettive condotte imprudenti debbano ritenersi maggiori; e quindi ripartendo la colpa in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Per maggiori dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata.
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