Il giudice del merito, dopo aver accertato che si trattasse di infortunio in itinere, aveva tuttavia respinto la richiesta dei familiari di vedersi riconoscere dall'INAIL una rendita

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 24517 del 18 Novembre 2014. 

La Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dai familiari della vittima di un uomo deceduto in un incidente stradale mentre si recava sul luogo di lavoro. 

Il giudice del merito, dopo aver accertato che si trattasse di infortunio in itinere, aveva tuttavia respinto la richiesta dei familiari di vedersi riconoscere dall'INAIL una rendita per mancanza di contributo economico, prima fornito dal figlio, indispensabile per il mantenimento della famiglia.

Secondo l'art. 85 del D.p.r. 1124/1965 (T.U. assicurazioni malattie professionali nell'industria) vi sarebbe vivenza a carico nel caso in cui "gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto". Due sono quindi gli elementi necessari per integrare la vivenza a carico: il concorso efficiente del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti attraverso aiuti ecoomici che, "per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento"; e la mancanza, per gli ascendenti, di sufficienti mezzi di sussistenza. 

E' importante sottolineare come il concetto di "sufficienza" non sia delineato dal legislatore con precisione, restando al giudice del merito l'onere di valutare caso per caso. La dipendenza economica deve assumere rilevanza diretta nei confronti del lavoratore defunto, "con la conseguenza che, ai fini della sussistenza del diritto alla rendita, non è sufficiente la dimostrazione della sola circostanza della loro convivenza con l'assicurato o che da questi ottenevano un parziale mantenimento". Il ricorso è rigettato.


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