La sentenza, che si allega, analizza le origini storiche dell'istituto della quota di riserva

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 24723 del 19 Novembre 2014. 

Per il disabile che, dopo aver espletato regolare prova concorsuale con numero di posti riservati a tale categoria, raggiunge posizione utile in graduatoria, spetta un vero e proprio diritto all'assunzione. 

E' quanto ha stabilito la Cassazione nella pronuncia in oggetto, accogliendo il ricorso di un'insegnante precaria la quale, proprio perchè avrebbe svolto periodi sporadici di insegnamento (nella specie, alcune supplenze) nonostante si fosse qualificata per l'assunzione a tempo indeterminato, avrebbe difettato del requisito della non occupazione e dunque le sarebbe stata negata la nomina in ruolo.

Trattandosi di atto susseguente l'espletamento di prova concorsuale - ricadendo tutti i precedenti nella giurisdizione del giudice amministrativo - e vertendo sulla tutela di un vero e proprio diritto soggettivo, la giurisdizione è del giudice ordinario

La Cassazione ha esaminato le origini storiche dell'istituto della quota di riserva, nei concorsi pubblici, a favore degli invalidi, estrapolandone la ratio: da istituto di solidarietà sociale (legge 482/1968) a vero e proprio mezzo di "valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse". La possibilità di assumere i disabili vincitori di pubblici concorsi prescinde quindi dallo stato di disoccupazione di questi, essendo la ratio della norma, oggi vigente, differente (legge 68/1998). Sono inoltre richiamate le posizioni, sul punto, sia dell'Unione europea che di determinate convenzioni internazionali. 

Il principio esposto in sentenza è dunque il seguente: "nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro a idividuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato e che l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (…) ai fini dell'adempimento degli obblighi (…) dà diritto all'assunzione anche a prescindere dallo stato di una precaria occupazione dell'invalido, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della pubblica amministrazione (al pari del datore di lavoro privato)". 


Cassazione, testo sentenza 24723/2014

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