Si deve escludere come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che passi attraverso il riconoscimento di una generalizzata esclusione della punibilità delle condotte indicate dall'art. 384, primo comma, cod. pen., qualora poste in essere per salvare il proprio convivente more uxorio da un grave e irreparabile nocumento nella libertà o nell'onore. La Consulta ha così rigettato, seguendo una propria precedente pronuncia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, nella parte in cui, prevedendo (l'art. 384, primo comma) una causa di non punibilità per taluni reati a favore di chi li abbia commessi per la necessità di salvare da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore un prossimo congiunto, e fornendo (l'art. 307, quarto comma), la nozione di ?prossimo congiunto? agli effetti della legge penale, non includono nell'ambito di applicazione della causa di non punibilità colui che commette gli stessi fatti per la necessità di salvare il proprio convivente more uxorio, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Secondo la Consulta, esistono nell'ordinamento ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali. (Corte Costituzionale Ordinanza 7 - 20 aprile 2004 121/2004 Articolo 384 Codice Penale - Causa non punibilità - Articolo 307 Codice Penale - Nozione di ?prossimo congiunto? - Esclusione dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità di colui che commette gli stessi fatti per la necessità di salvare il proprio convivente more uxorio - Illegittimità costituzionale - Esclusione).
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: