In caso di dubbio va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo. L'immobile era stato dato in comodato al figlio che poi si era sposato e successivamente separato

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24838 del 21 Novembre 2014. 

E' legittima la richiesta di risoluzione, avanzata dalla proprietaria, di un comodato d'uso inerente un immobile, se la destinazione dello stesso non è chiara. La ratio del contratto di comodato, spiega la Corte, è quello di fornire gratuitamente in uso una cosa; per tale motivo, in caso di dubbio circa la destinazione dello stesso, "va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni". La destinazione d'uso non può essere presunta ma va provata in concreto; se non risulta palese dall'accordo intercorso tra le parti, allora va favorita la richiesta di risoluzione.

Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile, che aveva chiesto la risoluzione del comodato d'uso stipulato a favore del figlio, poiché, divenuta anziana e rimasta vedova, avrebbe avuto necessità di rientrare in possesso della casa familiare

Il figlio però nel frattempo aveva contratto matrimonio per poi successivamente separarsi con conseguente provvedimento di assegnazione della casa familiare, oggetto di comodato

, alla moglie e al figlio minorenne. Nel corso del giudizio il resistente affermava che la casa sarebbe stata concessa in comodato con destinazione d'uso familiare, e che per tale motivo il comodato non poteva essere soggetto a scioglimento prima della cessazione dell'uso.

A tale affermazione, tuttavia, secondo la Suprema corte non sarebbero seguite idonee produzioni probatorie in ordine appunto alla volontà di subordinare la stipula del comodato a tale finalità; circostanza che non sarebbe stata adeguatamente tenuta in considerazione dal giudice del merito. Inoltre, il figlio avrebbe dovuto prevedere che prima o poi tale situazione si sarebbe palesata; imprevedibile può essere infatti l'insorgere di uno stato patologico o la vedovanza stessa, non certo tuttavia l'avanzare dell'età della madre. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato

Vedi anche:  la guida legale sul comodato


N.B.: Va ricordato che l'art. 1809 del codice civile, relativo alla restituzione del bene concesso in comodato dispone che "Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.


Vai al testo della sentenza 24838/2014

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