La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 5549/2004) ha stabilito che "la clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale (nella specie: predisposto dal Comune per la costruzione di un'opera pubblica) sebbene predisposto dall'uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata (scelta del contraente con procedura a evidenza pubblica), non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dello art. 1341, comma 2, c.c. perché non è diretto a disciplinare una serie indefinita di rapporti ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara".
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